L’imputato può depositare personalmente una lista testi? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 9815/2025 ha esaminato la questione relativa alla mancata ammissione della lista testimoniale presentata personalmente dall’imputato.

La Suprema Corte premette che secondo la giurisprudenza di legittimità “è inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall’imputato in quanto, in difetto di un’espressa previsione di legge che la legittimi, l’autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l’imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore» (Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744).

Più, in generale, va ricordato che, “nel processo penale, non è consentito all’imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l’autodifesa, difettando un’espressa previsione di legge che la legittimi” (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Antonucci, Rv. 274281).

Risulta, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

Quanto al primo profilo evidenziato dalla ricorrente – a prescindere dalla questione dell’effettiva riferibilità dell’art. 25 Cost. anche alla “legalità processuale” – va rilevato che l’art. 468 cod. proc. pen. non lascia spazio ad alcuna indeterminatezza, atteso che la presentazione della lista testimoniale è esplicazione della difesa tecnica, per cui – considerato che nel nostro ordinamento non è consentita l’autodifesa tecnica – alcun dubbio può sussistere sul fatto che la norma non si riferisca all’imputato.

Quanto al secondo profilo, la Suprema Corte ha già rappresentato che il fatto che l’autodifesa tecnica non sia consentita nel processo penale dipende da una non irragionevole scelta del legislatore, mirata a garantire l’effettività del diritto di difesa (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085) e non contrastante con la possibilità di autodifesa prevista dall’art. 6, paragrafo terzo, lett. C, CEDU in termini non assoluti, ma limitati dal diritto dello Stato a emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (cfr. Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744; Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Rv. 239237).

Va, peraltro, rilevato che la cassazione, seppur in relazione all’art. 97 cod. proc. pen., ha già ritenuto manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., ritenendo che la limitazione della facoltà di autodifesa dell’imputato costituisca una scelta politica del legislatore mirata a garantire l’effettività del diritto di difesa e non priva di ragionevolezza (Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085).

La questione relativa alla mancata ammissione della lista testimoniale presentata personalmente dall’imputata, in relazione alla quale la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia fornito adeguata risposta, risulta, dunque, manifestamente infondata.

Deve, pertanto, ritenersi che la mancanza di una risposta specifica della Corte di merito non conduca all’annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale la ricorrente è priva di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale, che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157)