Detenzione di prodotti con marchi contraffatti (redazione)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9618/2025, udienza del 19 febbraio 2025, ha ricordato che l’affermazione di responsabilità per il caso di mera detenzione di prodotti con marchi contraffatti, implica che la finalità di vendita sia provata, sulla base dei più disparati indizi, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sia diretto alla attività del successivo commercio o messa in circolazione del corpo di reato (Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, Rv. 251764 – 01).

In sostanza, risulta pacifico che l’articolo 474 del Codice penale sanziona una serie di condotte connesse al possesso di prodotti con segni distintivi e marchi contraffatti elencando le ipotesi di:

a) introduzione nel territorio dello Stato con finalità di commercio;

b) la detenzione per la vendita;

c) la vendita;

d) la messa comunque in circolazione dei beni.

La norma, pertanto, distingue, elevandole a rango di pari rilevanza penale, tanto le ipotesi dell’atto della vendita o messa in circolazione (in atto) quanto quello della semplice detenzione che sia finalizzata alla realizzazione di una successiva vendita.

Trattasi in quest’ultima ipotesi, di un caso ove l’interesse giuridico protetto dalla norma, viene tutelato in via anticipata.

Ciò nondimeno, attesa la lettera della disposizione, per l’affermazione della penale responsabilità per il solo possesso di prodotti con marchi contraffatti, occorre che sia provata detta finalità di vendita.

Trattasi tuttavia, di una circostanza di fatto che, come detto, può essere provata sulla base dei più disparati indizi, liberamente apprezzabili dal giudice di merito, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sanzionato dall’articolo 474 cod. pen. sia univocamente diretto all’attività di successivo commercio o messa in circolazione del corpo di reato.