Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10304/2025, udienza del 12 febbraio 2025, ha condiviso il principio consolidato che considera ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Ciò perché l’art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che trova il necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale (vedi Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Rv. 27576501, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 21010 del 22/02/2024, non massimata e Sez. 5, ordinanza n. 29695 del 18/04/2024, non massimata).
Di conseguenza, ove l’imputato, con l’atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si devono intendere estesi alle statuizioni civili. Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente, l’impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna. In conclusione, deve essere ribadito che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengono statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011, Rv. 251094-01; Sez. 5, ordinanza n. 27488 dell’08/03/2024, non massimata).
