La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 10028/2025 ricorda la natura negoziale e la non impugnabilità della sentenza di non doversi procedere emessa ai sensi degli articoli 469, comma 1-bis cpp e 131 bis c.p.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte rileva che dal verbale di udienza e dallo stesso contenuto della sentenza — nel cui dispositivo è espressamente menzionato l’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. — si evince che la decisione è sorta su base negoziale, mediante accordo trilaterale fra giudice, pubblico ministero e difesa.
Difatti le parti hanno concordemente concluso per il “non doversi procedere ex art. 131 bis cp“, e non risulta svolta alcuna istruttoria dibattimentale.
Si tratta della tipica situazione processuale che caratterizza la sentenza predibattimentale per come individuata dalle recenti Sezioni Unite nella sentenza n. 3512/2022, in cui è significativo il passaggio motivazionale in cui si desume che proprio dalla configurazione del proscioglimento predibattimentale come decisione a base sostanzialmente “negoziale” (ancorché vincolata nei contenuti) discende la previsione della sua inappellabilità, quale logico corollario della implicita rinuncia delle parti alla valutazione del merito dell’accusa (cfr. Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Pmt c/Lafleur, in motivazione).
Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso in disamina, in cui entrambe le parti (accusa e difesa) hanno concordemente chiesto il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. senza richiedere né assumere alcuna prova, come si evince dal verbale di udienza, in cui non si dà neanche atto dell’acquisizione al fascicolo dibattimentale degli atti di indagine, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente.
