Sentenza di proscioglimento prima del dibattimento e sentenza di non luogo a procedere in esito ad udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta: non sono sovrapponibili (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9618/2025, udienza del 19 febbraio 2025, ha chiarito che, sebbene il tradizionale impiego della locuzione “predibattimentale” per indicare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 469 cod. proc. pen. possa indurre in errore circa la sua sovrapponibilità alla pronuncia emessa dall’articolo 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., invero il dato normativo non consente alcuna sovrapposizione o interferenza tra le richiamate disposizioni, contemplanti differenti presupposti applicativi, poteri del giudice, facoltà delle parti e regimi di impugnazione.

Come è noto, l’art. 469 cod. proc. pen. nel prevedere la possibilità di procedere al proscioglimento prima del dibattimento che, nel testo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 28/2015 contempla al comma 1-bis, la possibilità di emettere sentenza anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., indica che tale pronuncia può essere emessa «sentiti il Pubblico Ministero e l’imputato …» – oltre alla persona offesa dal reato, se compare – «se questi non si oppongono».

Tuttavia, una analoga previsione di “opposizione” non è prevista al comma 1, dell’art. 554-ter cod. proc. pen. qualora il giudice ritenga di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se risulta che l’imputato «non è punibile per qualsiasi causa» (quindi anche ex art. 131-bis cod. proc. pen.).

La differenza tra le due norme è caratterizzata da assoluta razionalità. Innanzitutto, è evidente come la collocazione dell’art. 469 nel Titolo I del Libro VII del codice di rito, è da considerarsi indicativa della volontà del legislatore di confinarne, per l’appunto, l’applicazione esclusivamente nella fase degli atti preliminari al dibattimento, da ritenersi costituita come fase autonoma e distinta da quella degli atti introduttivi del dibattimento.

Ed è proprio in ragione della sua collocazione nella fase degli atti preliminari, in cui non è contemplata alcuna sede deputata all’interlocuzione dialettica tra il giudice e le parti del processo, che l’art. 469 impone al giudice l’obbligo di instaurare il contraddittorio camerale al fine di interpellare le seconde sul progetto di proscioglimento anticipato ed acquisire il loro eventuale assenso al medesimo nella forma minima della “non opposizione”.

Tanto è vero che, come corollario alla procedura di cui all’art. 469 cod. proc. pen., la Suprema Corte, nel suo massimo consesso (Sez. U, Ord. n. 3512 del 28/10/2021 dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473 – 01 in motivazione) ha ricordato che dalla configurazione del proscioglimento predibattimentale come decisione a base sostanzialmente “negoziale” (ancorché vincolata nei contenuti) il legislatore ha poi fatto discendere la previsione della sua inappellabilità, quale logico corollario della implicita rinuncia delle parti alla valutazione del merito dell’accusa.

Non altrettanto è, invece, a dirsi per l’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta innanzi al Tribunale in composizione monocratica disciplinata dagli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. la cui sentenza di non luogo a procedere è appellabile per espresso disposto di legge.

Ciò perché l’udienza di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen. rappresenta una fase iniziale del dibattimento nel pieno contraddittorio tra le parti tanto è vero che in tale fase deve necessariamente procedersi alla verifica della regolare costituzione delle parti con la possibilità di declaratoria di assenza dell’imputato (comma 2), sono proponibili le questioni preliminari di cui all’art. 491, commi 1 e 2 cod. proc. pen. (comma 3) ed è altresì previsto un controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione (commi 5 e 6).

Proprio l’assimilazione della sentenza di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen. a quella di cui all’art. 425 cod. proc. pen. operata anche attraverso il richiamo contenuto nel comma 1, della prima delle due norme, rende possibile che il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale possa legittimamente applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell’imputato.

Né potrebbe prospettarsi nel caso in esame, attraverso la procedura di cui agli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. che ha portato all’emissione di una sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto una violazione del diritto di difesa essendo garantita all’imputato – così come alle altre parti – l’interlocuzione in ordine a tutti a tutti i possibili provvedimenti emettibili dal giudice e, in particolare la possibilità di presentare (come è avvenuto nel caso in esame) appello e ricorso per cassazione al fine di far valere l’insussistenza delle condizioni per l’emissione della sentenza ex art. 131-bis cod. pen. rappresentando le ragioni – nel caso in esame insussistenti – per ottenere una pronuncia con formula più favorevole.