La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con la sentenza numero 27 del 2024 parte da una premessa condivisibile per giungere ad una decisione incomprensibile.
La considerazione iniziale : “ è corretto sostenere, interpretando l’art. 52 c.p.p. alla luce dell’art. 323 del c.p., che l’obbligo di astensione del pubblico ministero sussiste in tutti i casi in cui c’è un rapporto di frequentazione del pubblico ministero e il difensore, che riveli un legame stretto e risalente, suscettibile di intaccare, per il modo e per l’intensità, la serenità e la capacità del magistrato di essere imparziale o anche solo di generare il sospetto di parzialità”.
La decisione “Illecito disciplinare – Insussistenza”
SENT. n. 27 del 2024 Presidente: PINELLI R.G. n. 53/2021 Estensore: LAGANA’
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto Procuratore della Repubblica – Rapporto di frequentazione con il difensore – Illecito disciplinare – Insussistenza.
In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) Dlgs 109/2006 costituisce illecito disciplinare “la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge”, con riferimento al magistrato che esercita le funzioni di Pubblico Ministero, sebbene l’art. 52 c.p.p. preveda non l’obbligo bensì la facoltà di astenersi quando sussistono “gravi ragioni di convenienza” è corretto sostenere, interpretando l’art. 52 c.p.p. alla luce dell’art. 323 del c.p., che l’obbligo di astensione del pubblico ministero sussiste in tutti i casi in cui c’è un rapporto di frequentazione del pubblico ministero e il difensore, che riveli un legame stretto e risalente, suscettibile di intaccare, per il modo e per l’intensità, la serenità e la capacità del magistrato di essere imparziale o anche solo di generare il sospetto di parzialità.
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 lett. c) Massime precedenti Vedi: N. 56 del 2023; N. 15 del 2020
