Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 362/2024 (in allegato al post) ha stabilito che costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che minacci controparte con azioni sproporzionate e vessatorie (art. 65 cdf) rivolte ad intimidirla prefigurandole conseguenze nefaste sul piano personale, come la rivelazione al coniuge della stessa di una sua presunta relazione adulterina.
In applicazione del principio di cui in massima, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di anni 2 e mesi 6.
Nel caso esaminato, il procedimento disciplinare trae la sua genesi dalla denuncia – querela presentata in data 7 febbraio 2019 dall’avvocato [BBB] nei confronti della sig.ra [AAA], nonché suoi eventuali concorrenti e responsabili.
Nella querela l’avv. [BBB] esponeva di aver ricevuto, nel mese di ottobre 2019, una richiesta di risarcimento, totalmente infondata, formulata dall’avvocato [RICORRENTE] per conto della predetta sig.ra [AAA] per asseriti e non precisati inadempimenti professionali.
L’Avv. [BBB], stante la palese inconsistenza dei presunti addebiti formulati, non riscontrava neppure la missiva, sicché nei primi giorni del mese successivo alla comunicazione l’avvocato [BBB] veniva contattato telefonicamente dall’avv. [RICORRENTE] che chiedeva un incontro di persona.
La ferma opposizione dell’avvocato [BBB] a qualsivoglia ipotesi risarcitoria, che trovasse il proprio titolo in responsabilità professionale, induceva l’avvocato [RICORRENTE] a modificare la motivazione della richiesta economica, introducendo l’esistenza di una relazione extraconiugale che, a detta della sig.ra [AAA], il [BBB] avrebbe intrattenuto con la propria cliente.
L’incolpato paventava al collega l’eventualità della rivelazione alla sua famiglia della relazione extraconiugale, richiedendo, per conto della sig.ra [AAA], in cambio del di lei silenzio, il pagamento, dapprima, della somma di € 100.000,00 ed, in un secondo momento di € 50.000,00, con allusione, quanto alla capacità finanziaria, alle proprietà immobiliari.
All’esito della denuncia il [RICORRENTE] veniva indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 56 e 629 c.p.p.
Il CNF ha sottolineato che la condotta dell’avvocato non può mai assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente rivolte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste sul piano personale tanto più se giuridicamente infondate come la rivelazione della presunta relazione extraconiugale alla moglie
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 362 del 7 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 97 del 13 giugno 2022.
