Acquisizione di plurime perizie previa rinnovazione istruttoria: viziata la sentenza d’appello fondata su una soltanto di esse (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 3721/2025 ha stabilito che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.

La Suprema Corte evidenzia che, in relazione al secondo e consequenziale ordine di ragioni tale da giustificare un giudizio di complessiva omissione motivazionale, va ritenuto che non possa attribuirsi alcuna efficacia sanante rispetto al vizio predetto per effetto del mero richiamo agli “approfondimenti peritali” disposti dalla Corte, richiamati tanto per giustificare il proscioglimento della C. quanto il giudizio di responsabilità in ordine agli altri imputati.

A tale proposito, va difatti richiamato il suddetto principio in forza del quale, nel caso in cui – nel corso del giudizio di secondo grado – si sia comunque pervenuti a nuova acquisizioni probatorie, per effetto dell’esercizio dei poteri di rinnovazione istruttoria conferiti al giudice di appello, costituisce specifico onere di quest’ultimo quello di dare conto dell’incidenza di tali contributi (ipoteticamente, anche in senso confermativo) rispetto al tenore della sentenza di primo grado; dovendosi quindi ravvisare un dovere di specifico vaglio critico che non può ritenersi soddisfatto, come avvenuto invece nel caso di specie, mediante il mero e generico rinvio al contenuto degli accertamenti peritali.

Dovendosi ulteriormente rilevare che, nel caso in esame, difatti – dopo che, in primo grado, il Tribunale aveva, a propria volta, disposto la nomina di un perito – la Corte territoriale ha disposto un duplice accertamento peritale, al cui esito sono state depositate due distinte relazioni, a propria volta danti luogo a conclusioni tra loro non sovrapponibili.

E’ chiaramente pertinente al caso di specie – attesa la tecnica motivazionale adottata dalla Corte territoriale – il richiamo al principio in base al quale, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Sez. 6, ordinanza n. 5749 del 09/01/2014, Rv. 258630; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269909; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Rv. 275945).

Tale tipologia motivazionale, fondata sul rimando integrale alle conclusioni peritali, non poteva peraltro essere adottata da parte della Corte territoriale nel caso di specie; in cui, come sopra riassunto, sono stati acquisiti dei pareri scientifici postisi in evidente e reciproco contrasto in ordine alla correttezza del percorso diagnostico e del monitoraggio della paziente, con tutte le conseguenti considerazioni in tema di causalità della colpa e di giudizio controfattuale.

In tali casi, difatti e nell’ipotesi nella quale le conclusioni degli esperti nominati dal giudice siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell’effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepita (Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 257965, in motivazione).