Pene sostitutive : la motivazione necessaria al diniego (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6, con la sentenza numero 10070/2025, si è soffermata sulla prognosi sfavorevole – “fondati motivi” – in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive.

La Suprema Corte, in ordine alla lamentata violazione dell’art. 58 I. 689 del 1981, osserva che la motivazione del provvedimento impugnato appare logicamente congrua e coerente sia con gli indicatori normativi che con il criterio di discrezionalità decisoria, utilizzato per la prognosi sfavorevole in relazione alla concedibilità di una delle pene sostitutive, essendo stati legittimamente utilizzati i parametri di orientamento previsti dall’art. 133 cod. pen.

L’art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, elenca espressamente le pene sostitutive, la cui disciplina è declinata dalla I. n. 689 del 1981.

A sua volta, l’art. 58, primo comma, della I. n. 689 del 1981, modif. dal d.lgs. n. 150 del 2022, attribuisce al giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., il potere di applicare le pene sostitutive della pena detentiva “quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”, mentre “la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.

L’indirizzo giurisprudenziale formatosi con riguardo al quadro legislativo precedente la novella del 2022 (per il quale la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato: Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), va confermato anche per le pene sostitutive configurate dalla riforma, la cui disciplina continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale e a un giudizio prognostico positivi, ancorati ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).

Di talché, i “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689 del 1981, sost. dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare l’effettività alla pena, in un’ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti (in tal senso, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449).

Ciò posto, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, trattando contestualmente i motivi di appello relativi alla negata applicazione delle attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva, ha valutato discrezionalmente e giustificato adeguatamente la prognosi sfavorevole, facendo esplicito e fondato riferimento agli indici previsti dall’art. 133 cod. pen. e, in particolare, al fattore ostativo dei numerosi e gravi precedenti per gravi delitti contro la persona e il patrimonio, fra i quali due condanne definitive per reati omologhi a quello contestato, dimostrativi di una “proclività a delinquere” e di una “potenzialità criminogena” che non garantivano il rispetto delle prescrizioni da parte dell’imputato.