Liquidazione dell’avvocato non viene travolta dalla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: una sentenza di merito riconosce il principio (Redazione)

Si segnala ai lettori la sentenza del Giudice di Pace di Velletri (allegata alla fine del post) che ha rigettato l’opposizione del Ministero della Giustizia al decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per l’attività prestata in favore di imputato originariamente ammesso al patrocinio poi revocato.

Sul tema della sorte del decreto di liquidazione emesso in favore del difensore, quando viene revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva scritto il collega Alessandro Casano (a questo link per la consultazione).

Nell’articolo si era specificato che, secondo una circolare del Ministero della Giustizia del 17/2/2020 «in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» non si può «procedere al pagamento degli onorari in favore del difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione sia ormai divenuto definitivo».

Il 27/4/2023, tuttavia, il Ministero della Giustizia ha diramato una nuova circolare con cui si è stabilito che anche a fronte della revoca, con effetto retroattivo, dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il provvedimento di liquidazione irrevocabile emesso in favore del difensore deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero, dell’importo erogato, nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio.

Il revirement del Ministero della Giustizia si allinea ad un orientamento della Cassazione che si è consolidato nel tempo, secondo il quale la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass Pen. Sez. 4, 15/12/2020, dep. 16/03/2021, n. 10159; Cass. Pen. Sez. 4, 14/02/2019, dep. 29/04/2019 n. 17668; Cass. Pen. Sez. 45/2/2020 n.5360).

Nella sentenza allegata il Giudice di Pace aderisce a quest’ultimo orientamento, ulteriormente ribadito dalla Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 9628 depositata il 10 marzo del 2025 che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha stabilito che la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.