Detenuto e il diritto di depositare un atto su supporto informatico : costituisce un diritto soggettivo? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 9565/2025 ha esaminato la seguente questione, l’articolo 123 cpp permette al detenuto l’inoltro presso l’Autorità Giudiziaria di un CD allegato all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento pendente davanti a quell’autorità giudiziaria?

Il direttore del carcere si è rifiutato di inoltrare l’istanza e la questione è arrivata in cassazione.

Decisione:

La Suprema Corte premette che l’articolo 123 cod. proc. pen. stabilisce il diritto del detenuto di presentare, con atto ricevuto dal direttore del carcere, solo “impugnazioni, dichiarazioni e richieste” dirette “all’autorità competente”, e non qualunque tipo di comunicazione.

La cassazione, ha stabilito che “La disposizione di cui all’art. 123 cod. proc. pen. riguarda soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all’imputato detenuto nell’ambito del procedimento e non ogni corrispondenza privata dello stesso, ancorché indirizzata all’autorità giudiziaria” (Sez. 6, n. 42151 del 16/11/2010, Rv. 248825).

Il direttore del carcere, pertanto, deve essere messo in grado di verificare il contenuto dell’atto che il detenuto intende depositare, potendo egli respingere il deposito se tale contenuto non rispetta detto limite, e la presentazione di un atto su supporto informatico può non consentire tale verifica.

In ogni caso, la richiesta di depositare un atto su supporto informatico non costituisce un diritto soggettivo del detenuto, dal momento che tale presentazione costituisce solo una possibile modalità rispetto a quella, ordinaria, dell’utilizzo del supporto cartaceo o della mera dichiarazione verbale.

L’eventuale rifiuto del direttore del carcere di ricevere un atto presentato in tale forma non impedisce al detenuto di presentare la medesima impugnazione, dichiarazione o richiesta in altra forma, tale da consentire l’immediata verifica sopra indicata, e non costituisce, pertanto, una violazione di un diritto soggettivo o del diritto di difesa, perché attiene solo all’impedimento di utilizzare una specifica modalità di esercizio del diritto previsto dall’art. 123 cod. proc. pen., senza incidere sulle altre