Vizio di omessa motivazione: ricorre non solo nel caso di difetto grafico della stessa ma anche in presenza di argomentazioni incomplete riguardo a specifiche e decisive censure formulate nell’impugnazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 2733/2025, udienza del 13 dicembre 2024, ha chiarito che la completezza della motivazione di un provvedimento, quanto al suo oggetto, deve essere verificata con riferimento alle questioni effettivamente decise ed a quelle che il giudice avrebbe dovuto, comunque, decidere, avuto riguardo ai punti decisivi della controversia, così come individuati dalla legge o dalle richieste delle parti: non può, infatti, considerarsi motivato un provvedimento che non risulti giustificato in tutti i suoi aspetti più significativi, tanto potendo comportare, addirittura, il vizio di motivazione assente o inesistente rilevante sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 5, n. 6945 del 09/05/2000, Rv. 216765).

La mancanza della motivazione in ordine a un punto decisivo è, in effetti, un vizio che attiene al rapporto della motivazione con l’oggetto della decisione, di modo che è evidente che, onde verificare se il giudice abbia adempiuto al suo obbligo di pronunciarsi sulle richieste delle parti – in particolare, su quelle articolate con i motivi d’appello, che, individuando un punto della decisione, determinano per il giudice un autonomo dovere decisorio, la cui violazione comporta un vizio di omessa pronuncia – è consentito al giudice di legittimità l’esame dei motivi di appello al fine di valutare la completezza dell’apparato argomentativo della sentenza di secondo grado con riferimento a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 6945 del 09/05/2000, Rv. 216765).

Il vizio di mancanza di motivazione ricorre dunque, secondo i chiarimenti al riguardo forniti dalla giurisprudenza di legittimità, non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763; Sez. 2, n. 4830 del 21/12/1994, Rv. 201268).

Tale vizio può essere accertato dal giudice di legittimità attraverso l’esame dei motivi di appello, al fine di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto d’appello quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822).