Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 2018/2025, udienza del 20 dicembre 2024, si è pronunciata riguardo alla tipologia dei reati omissivi propri, cui appartiene il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
Ha affermato che in questi l’elemento soggettivo del dolo, se condivide con il dolo commissivo un fondamento volontaristico (da identificarsi nella risoluzione sottesa alla scelta tra più possibili condotte e, in definitiva, nella determinazione di permanere nella situazione esistente anziché attivarsi in positivo per adempiere al dovere di agire), resta comunque legato a caratteri specifici che si identificano nella consapevolezza del presupposto del dovere di agire (laddove il tema della conoscenza della norma che impone il dovere di agire resta disciplinato in toto dall’art. 5 c.p.) e nella volontà di non adempiere che può realizzarsi anche nel porsi in qualunque modo nella condizione che determina il mancato adempimento.
Provvedimento impugnato
Con sentenza dell’8 aprile 2024, la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa il 12 luglio 2023 dal Tribunale di Patti con la quale IPC è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 81 cod. pen., perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Capo D’Orlando, contravveniva, cinque volte, all’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato di pubblica sicurezza nei giorni e nelle ore di cui alla rubrica imputativa.
I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno evidenziato come qualsiasi inosservanza (anche di modesta entità) degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, integri il delitto contestato. In particolare, la Corte di appello, esclusa la ricorrenza di una qualsiasi ipotesi di forza maggiore tale da giustificare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione, ha segnalato la volontarietà delle violazioni e l’integrazione del dolo richiesto ai fini dell’elemento soggettivo.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
Sarebbe assente la prova del dolo dell’imputato, poiché l’inosservanza delle prescrizioni (consistita nell’essersi presentato in ritardo in tre occasioni, senza dare alcuna comunicazione al Commissariato, e nel non essersi presentato in altre due occasioni, comunicando, solo successivamente, in una delle due di essersene dimenticato) sarebbe scaturita da mera dimenticanza.
In ricorso è stato sostenuto che il difetto mnemonico sull’esistenza dell’obbligo in un reato omissivo proprio doloso si tradurrebbe in una dimenticanza sul precetto penale, quindi nell’ignoranza inevitabile dello stesso, con conseguente esclusione anche di qualsiasi profilo di colpa.
Decisione della Corte di cassazione
La condivisa giurisprudenza di legittimità afferma che «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Rv. 270262).
Si tratta di orientamento che viene supportato anche con il riferimento all’ulteriore principio secondo cui «la dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile (in motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo si traduce in un’ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988)» (Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, Rv. 274814).
In particolare, la sentenza 11929/2024, ha esaminato il caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente sosteneva l’assenza dell’elemento psicologico in ragione della dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La Corte ha ritenuto che la «”dimenticanza” scusante è legata al presupposto di un’ignoranza inevitabile del precetto e da essa scaturisce; non si tratta certo della “smemoratezza” circa la necessità di recarsi un tal giorno presso i Carabinieri per adempiere un obbligo che è pienamente conosciuto».
Nel caso di specie, la censura si limita a dedurre che il ricorrente ha obliterato, non già, il precetto, bensì l’obbligo di presentazione in adempimento di un comportamento la cui doverosità ben conosceva.
Va, altresì, precisato che nei reati omissivi propri, l’elemento soggettivo del dolo, se condivide con il dolo commissivo un fondamento volontaristico (da identificarsi nella risoluzione sottesa alla scelta tra più possibili condotte e, in definitiva, nella determinazione di permanere nella situazione esistente anziché attivarsi in positivo per adempiere al dovere di agire), resta comunque legato a caratteri specifici che si identificano:
a) nella consapevolezza del presupposto del dovere di agire (laddove il tema della conoscenza della norma che impone il dovere di agire resta disciplinato in toto dall’art. 5 cod. pen.) – presupposto qui non messo in discussione sul piano generale -;
b) nella volontà di non adempiere che può realizzarsi anche nel porsi in qualunque modo nella condizione che determina il mancato adempimento.
Alla luce di tali considerazioni, è esclusa la riconducibilità della (allegata) dimenticanza nell’area della colpa.
Non essendo contestata la conoscenza dell’esistenza del dovere di presentazione, non rileva, al fine di escludere il dolo, la dipendenza dell’omissione da fattori contingenti derivanti da una sostanziale consapevole scelta di non organizzarsi per l’adempimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
