Rigetto richiesta incidente probatorio per testimonianza persona offesa vulnerabile: per le Sezioni unite atto abnorme se motivato per insussistente vulnerabilità persona offesa o non rinviabilità della prova (Redazione)

La Cassazione a Sezioni unite con la sentenza numero 10869 depositata il 18 marzo 2025 ha stabilito, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, che è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’articolo 392, comma 1-bis, primo periodo, Cpp, motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona offesa o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.

Ricordiamo il contrasto tra la cassazione sezione 3 sentenza numero 34091/2019: Deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza con cui il gip ha arbitrariamente negato l’incidente probatorio dal pubblico ministero richiesto in un caso disciplinato dalla legge per la persona offesa dal reato ipotizzato di violenza sessuale, pur non essendo ovviamente precluso il prosieguo del procedimento – né conculcati il dovere di svolgere le indagini ed il diritto all’assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio – l’alternativa procedimentale determinerebbe quella vittimizzazione secondaria della persona offesa che lo Stato si è impegnato ad evitare, così, da un lato, recando pregiudizio insanabile alla vittima vulnerabile, e, d’altro lato, esponendo lo Stato a possibile responsabilità per la violazione di norme internazionali pattizie e dell’Unione europea.

In senso opposto, Cassazione sezione 6 sentenza numero 17521/2024: Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né determina la stasi del procedimento.