Contrasto tra giudicati: ricorre solo in presenza di un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui essi si fondano (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8104/2025, udienza dell’11 febbraio 2025, ha affermato che non sussiste contrasto fra giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti.

Ciò tanto più se la difformità sia dipesa dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove.

Di fatti, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili implica non un mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317 – 01; Sez. 6, n. 16458 dell’11/02/2014, Rv. 260886 – 01).

Nella stessa prospettiva interpretativa si è mossa anche la recente decisione Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40534/2024, udienza del 24 ottobre 2024, la quale ha chiarito che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017).

Si ritiene, quindi, che la revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando la sentenza della quale si chiede la revisione abbia accertato “fatti” inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni “in diritto” concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato.

La giurisprudenza ha ritenuto di escludere dall’area della revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione della diversità del rito: è stato infatti affermato che non è invocabile la revisione, ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul presupposto dell’intervenuta successiva sentenza di assoluzione all’esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013).