E’ stato depositato al Senato un nuovo disegno di legge, identificato dal n. S. 1395, in tema di “contrasto alla prostituzione” che prevede la punibilità per il soggetto (cliente) che compia atti sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.
Nel DDL (allegato alla fine del post) si legge che il presente intervento normativo, che consta di cinque articoli, estende, al primo articolo, le condotte di sfruttamento e favoreggiamento anche ai fatti commessi avvalendosi di piattaforme online. I trafficanti hanno infatti intensificato l’uso di internet e delle piattaforme digitali non solo per la pubblicizzazione di servizi sessuali, ma anche per il reclutamento e il controllo delle vittime. Il presente articolo si pone l’obiettivo di colpire tali condotte facendole rientrare tra le ipotesi delittuose previste all’articolo 3 della citata legge Merlin.
Il secondo novella ulteriormente la legge n. 75 del 1958 introducendo oltre ai casi già previsti, anche la punibilità per il soggetto/cliente che compia atti sessuali in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, con chi eserciti attività di meretricio. Il presente articolo prevede una diversa gradualità di sanzioni in relazione all’abitualità della condotta del soggetto agente.
Infatti, al comma 1, prevede una sanzione amministrativa da euro 1500 a 5000 per chiunque compia atti sessuali con persone che esercitano la prostituzione, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.
Il comma successivo dispone un meccanismo che ha come atto conclusivo la sanzione dell’ammonimento del questore qualora quest’ultimo ravveda, sulla base di elementi di fatto e sentite le persone informate sui fatti, l’abitualità di colui che ponga in essere la condotta incriminata.
Il comma 3 prevede l’arresto da sei mesi a tre anni nel caso in cui il soggetto abbia reiterato la condotta di cui al comma 1, pur essendo già incorso nel provvedimento di ammonimento di cui al comma precedente.
Il comma 4 prevede un meccanismo procedurale che, richiamando l’articolo 163 del codice penale, subordina la concessione della sospensione condizionale alla partecipazione con successo ai percorsi destinati agli autori di violenza di genere disponibili sul territorio, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
Sanzioni graduate in relazione alla “abitualità” della condotta del soggetto agente.

Mi pare la solita solfa. Facile sparare sulla croce rossa. Incapaci di colpire seriamente trafficanti e sfruttatori colpiamo, come pare oramai prassi consolidata, i “meno furbi”?
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