Avvocati : il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio ed anche da fonte anonima (Redazione)

L’azione disciplinare può essere esercitata d’ufficio e non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare

La Cassazione a Sezioni unite con la sentenza numero 4840/2025 (in allegato al post) ha ricordato che ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

Peraltro, ogni eventuale vizio dell’esposto è sanato dalla conferma che dello stesso faccia l’esponente nel corso del procedimento disciplinare ovvero di sua audizione

Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità dell’esposto perché privo di data e luogo di sottoscrizione.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

Ricordiamo che il procedimento disciplinare può essere attivato anche su esposto anonimo.

L’avvocato può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche sulla base di un esposto anonimo, il principio è indicato nella massima pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale Forense in relazione alla decisione n. 28 del 26 febbraio 2024 e analogo principio è estraibile dalla sentenza n. 242 del 3 dicembre 2022.

Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima.

In tema di esposto addirittura anonimo, cfr., da ultimo anche da, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.

Quindi anche sulla base di una lettera o segnalazione anonima un avvocato può essere sottoposto ad un procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare non tiene conto del principio previsto dall’articolo 333 comma 3 del codice di procedura penale che prevede: “Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240”.

Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che: “Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima”.

Sul punto, per costante giurisprudenza, eventuali violazioni procedimentali possono comportare l’annullamento della decisione disciplinare soltanto ove comportino una lesione del diritto di difesa (si veda tra le tante CNF sent. 197 del 5 novembre 2021).