Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9915/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427).
Infatti, da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di Francesco).
Non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell’ambito della contestazione (vedi sez. 3, sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Rv. 258975 – 01).
Con riferimento al caso in esame, si ritiene di dover aderire all’orientamento secondo il quale “In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l’imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l’oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte)” (Sez.5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403).
Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall’inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di appello si è operata soltanto una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che sono rimasti immutati; infatti, la contestazione era relativa a materiale informatico, televisore e proiettore provenienti da furto aggravato commesso in una scuola elementare e lo stesso imputato aveva ammesso di essere autore del furto chiedendo la riqualificazione del reato da ricettazione a furto, ammettendo così di essere a conoscenza delle modalità del fatto, anche per quanto riguarda la sussistenza delle circostanze aggravanti.
La contestazione relativa alla ricettazione riferiva specificamente la data del furto, il luogo ove era avvenuto, oltre che l’oggetto della refurtiva, elementi dai quali si può senza particolari problemi cognitivi o logici individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte, oltre che inferire l’altrettanto necessaria e prodromica sottrazione di esse a chi ne era proprietario.
Può dunque dirsi che nel capo di imputazione originario erano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, sicché non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
