Rinnovazione istruttoria in appello possibile anche se il primo grado si sia svolto in abbreviato: inesistente il diritto dell’imputato di farsi giudicare solo col materiale istruttorio acquisito nelle indagini preliminari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 9907/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha ricordato che il comma 3-bis dell’art. 603, cod. proc. pen. è di immediata applicazione nel giudizio di appello nel testo modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 150/2022, a far data dal 30/12/2022, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio tempus regit actum e con riferimento al tempo in cui l’atto viene compiuto (così Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Rv. 286490-01, ma anche Sez. 1, n. 45235 del 15/11/2024, Rv. 287399-01, che lo estende al giudizio di rinvio disposto in base alla pregressa normativa e che deve uniformarsi alla nuova).

Tale disposizione fa chiaramente salva l’applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo: e, dunque, anche la possibilità di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale d’ufficio, se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. Tale regola non subisce eccezioni nel caso in cui il giudizio di primo grado sia svolto con rito abbreviato. Infatti, è stato più volte chiarito che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre ex officio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947-01). Come è stato opportunamente rilevato al riguardo, «l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l’ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320)» (ancora Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947-01, in motivazione). Al riguardo, da ultimo, va aggiunto che, in tema di giudizio abbreviato, l’esercizio del potere d’integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Rv. 282395-01): salvo che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Ed allora, se tale principio vale per il primo grado, non si vede perché non dovrebbe valere anche per il giudizio d’appello. In definitiva, è per tabulas errato ritenere che le norme vigenti prevedano il “diritto” dell’imputato a farsi giudicare solo col materiale istruttorio acquisito in sede di indagini preliminari, una volta scelto il rito abbreviato.