Provvedimento del giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria: la sua giustificazione può essere integrata nella motivazione della sentenza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 9907/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha chiarito che, in generale, la motivazione del provvedimento ordinatorio adottato nel corso del processo può essere integrata con le ragioni esposte dal giudice in sentenza, qualora quest’ultima sia coerente con il precedente atto e ne abbia rielaborato l’apparato giustificativo (Sez. 6, n. 26541 del 09/06/2015, Rv. 263947-01).

In particolare, il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria può sviluppare il processo argomentativo che motivi la decisione anche in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell’art. 586, cod. proc. pen., in forza del quale l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l’impugnazione della sentenza (così Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, dep. 2024, Rv. 285736-01, che in motivazione chiarisce – in un caso analogo a quello in esame, nel quale s’era semplicemente addotta, nel disporre la rinnovazione, la sua «necessità ai fini della decisione» – che la indispensabilità dell’integrazione era risultata dalla stessa motivazione della sentenza d’appello, che aveva fatto un diffuso richiamo alle dichiarazioni dei testi escussi; così pure, tra le tante, Sez. 3, n. 25624 del 13/4/2022, non massimata).

Nella specie, la sentenza d’appello, da un lato, evidenzia come fosse – a suo dire – “presupposto necessario per l’affermazione della responsabilità in secondo grado” la detta integrazione istruttoria, dall’altro lato, fa ampio riferimento a quanto asserito dalla persona offesa escussa, in tal modo facendo emergere chiaramente la necessità, ai fini di decidere, del suo ascolto.