Omessa trasmissione alla difesa delle conclusioni depositate dal PG presso la Cassazione: nessuna nullità in assenza del previo pagamento dei diritti di cancelleria (redazione)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9915/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha affermato che la trasmissione alla difesa delle conclusioni depositate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede il previo pagamento dei relativi diritti di cancelleria.

Il difensore ricorrente non può dunque invocare alcuna nullità conseguente alla loro omessa trasmissione poiché, come disposto dall’art. 182, cod. proc. pen., “Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa”).