Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 9907/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha chiarito che il dolo alternativo costituisce, a tutti gli effetti, dolo diretto, poiché consta di un atteggiamento volitivo mirante ad un ben preciso evento, accanto al quale se ne prefigura, come certo o anche solo altamente probabile, uno ulteriore, che costituisce anch’esso scopo della condotta: sicché, proprio per queste sue caratteristiche – trattandosi di condotta che non può dirsi affatto equivoca, ma diretta a perseguire obiettivi assolutamente chiari nella mente dell’agente – tale figura di dolo è pienamente compatibile con il tentativo (in siffatti termini, ad esempio, Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Rv. 287335-01 e Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402-01).
Né, in concreto, i fatti accertati – e che in sede di legittimità non possono essere oggetto di ulteriore valutazione, neppure laddove si evidenzia che la parte offesa non ricordasse esattamente come fosse vestito: circostanza irrilevante a fronte dell’incontestata certezza che egli avesse ben compreso che il suo interlocutore avesse scorto l’orologio Rolex – sono stati ritenuti integrare tentativo punibile in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo va chiarito che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia deciso di attuarlo, con azione dalla significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato, e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (così Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644-01, in fattispecie in cui è stato riconosciuto il duplice tentativo di rapina nella condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell’altro, all’interno di essa, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Rv. 269932-01, Sez. 5, n. 20340 del 12/11/2015, dep. 2015, non massimata, nonché Sez. 4, n. 32113 del 11/4/2017, non massimata, la quale ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva condannato per tentato furto – sottrazione di beni ai danni dell’anziana vittima – gli agenti che, introdottisi nell’abitazione di quest’ultima, spacciandosi come dipendenti dei servizi sociali, avevano in tal modo posto in essere un comportamento idoneo in concreto a raggiungere i beni contenuti nell’abitazione).
A maggior ragione, dunque, in modo conforme a diritto, la sentenza d’appello ha ritenuto, preso atto dell’inizio dell’azione (tradottasi in reiterati palpeggiamenti nei pressi della tasca della parte offesa, da parte del ricorrente), oltre che delle altre circostanze sopra menzionate, che non fosse dubbia la direzione della condotta, volta a derubare la vittima.
Del resto, ad analoga conclusione è già pervenuta la Suprema Corte, in un caso simile, affermando che «integra il delitto di tentato furto la condotta dei due soggetti che, precludendo la vista dei movimenti delle proprie mani attraverso la particolare giubba indossata, si siano avvicinati alla spalle della vittima, iniziando a spingerla con movimenti veloci e leggeri delle mani e a muovere freneticamente le due braccia e le due mani poste tra loro, con il chiaro intento di frugare nelle tasche posteriori della vittima stessa (In motivazione, la S.C. ha affermato che il codice vigente non pone, ai fini della configurabilità del tentativo punibile, la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi e che, comunque, la condotta degli imputati aveva oltrepassato la soglia della preparazione del delitto)» (Sez. 5, n. 49670 del 20/10/2009, Rv. 245722-01; similmente, si veda Sez. 4, n. 4044 del 10/12/2013, dep. 2014, non massimata, nel caso di due giovani che, a bordo di una moto, avevano seguito fino a casa un anziano in possesso della pensione appena riscossa e, rimasti chiusi fuori dal portone, senza dare spiegazioni, erano riusciti comunque a penetrare nell’androne, spacciandosi per impiegati delle Poste, venendo messi in fuga dalle urla di una vicina).
Al riguardo, infine, è appena il caso di ribadire come la prova della direzione degli atti, in simili casi, possa essere desunta aliunde (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267563-01): sicché correttamente la Corte d’appello ha ricavato utili elementi di giudizio anche da circostanze accadute in prossimità di quanto contestato, quali quella per cui l’imputato avesse “girato per tutta la mattinata nella cittadina di R.”, avesse in uso “una motocicletta con targa alterata”, fosse solito osservare da vicino soggetti che vedeva fermi davanti ai negozi e, in un caso, fosse stato visto “accanto a un anziano, a cui aveva toccato il polso”.
Così come, in modo del tutto logico, la Corte d’appello ha rimarcato che di tutto quanto rilevato, il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa. Infine, quanto evidenziato conferma anche la correttezza della decisione presa dalla Corte d’appello, nel ritenere che si fosse al di fuori dell’ipotesi della desistenza volontaria, sia perché la decisione di interrompere l’azione criminosa non era stata frutto di una scelta volontaria dell’imputato, essendo stata la parte offesa, percepito il pericolo, ad allontanarsi inforcando la sua bicicletta, sia perché l’imputato aveva seguito la persona offesa per almeno 500 metri.
Anche in tal caso, è stata fatta corretta applicazione del pacifico principio secondo cui, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Rv. 271435-01, sulla qualifica in termini di tentato furto in appartamento dell’effrazione della serratura della porta d’ingresso, pur se l’agente era poi fuggito; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677-01; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170-01; Sez. 5, n. 13293 del 28/01/2013, Rv. 255066-01).
