Informiamo i lettori che la Corte costituzionale (presidente Amoroso, redattore Petitti), con la sentenza n. 30/2025, trattata all’udienza del 25 febbraio 2025, decisa in pari data e pubblicata oggi 18 marzo 2025 (allegata alla fine del post), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all’inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».
Dal comunicato stampa rilasciato per l’occasione, anch’esso allegato alla fine del post, si ricava quanto segue:
“La Corte ha così definito il merito delle questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, che – ha precisato la sentenza – «non pone in alcun modo in discussione l’impianto complessivo del regime speciale di cui all’art. 41-bis ordin. penit., ma interessa esclusivamente un segmento particolare della relativa disciplina, qual è quello concernente la permanenza del detenuto all’aperto».
La Corte chiarisce che, per effetto della sua decisione, la permanenza all’aperto dei detenuti in detto regime – che non siano altresì sottoposti a sorveglianza particolare – viene regolata dalla disciplina generale di cui all’articolo 10 della stessa legge, sia in ordine alla durata di almeno quattro ore al giorno, sia in ordine alla facoltà della direzione d’istituto di ridurre la durata stessa, per giustificati motivi, a due ore al giorno.
Atteso che nel regime differenziato le ore d’aria sono fruite dal detenuto all’interno del cosiddetto gruppo di socialità, «un gruppo di persone molto ristretto (non più di quattro, e quindi anche tre o due), opportunamente selezionato dall’amministrazione penitenziaria», la Corte ha ritenuto che il limite massimo di due ore al giorno, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla legge numero 94 del 2009, non sia ragionevole, né conforme alla finalità rieducativa della pena, in quanto, «mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere, l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità».
La Corte ha altresì sottolineato come «l’ampliamento delle ore della giornata in cui i detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al senso di umanità».
