La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10289/2025 ha ricordato che qualora il processo sia stato celebrato, come in quello di specie, con le forme del rito abbreviato le questioni afferenti all’indeterminatezza dell’imputazione devono essere sollevate, a pena di decadenza, prima che sia emessa l’ordinanza che dispone la trasformazione del rito in quanto, ai sensi dell’art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen., in quanto la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute.
L’imputato, in sede di giudizio abbreviato non può, quindi, eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell’imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l’accettazione dell’imputazione formulata dall’accusa (Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Rv. 269880 – 01; Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, non massimata; Sez. 2, n. 25824 del 28/02/2024, non massimata).
