La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10290/2025 ha ricordato il principio di diritto secondo cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, anche laddove -come nel caso di specie- l’imputato abbia espressamente manifestato la volontà di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle elezioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (vedi, Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501 – 01; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 19934 del 23/04/2024, Thiann, non massimata).
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha, inoltre, constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 46598 del 20/09/2024, Mancuso, non massimata) che, in data successiva all’udienza del 06 ottobre 2017, i giudici di merito non sono mai stati messi a conoscenza delle successive sottoposizioni del D.R. alla detenzione domiciliare ed alla detenzione intra-muraria per altra causa.
Va precisato, in proposito, che l’elezione di domicilio, quando ritualmente e validamente manifestata, impone all’imputato l’onere di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, essendo tale onere espressamente previsto dall’art. 161, comma 2, cod. proc. pen.; tale onere, peraltro, non viene meno per effetto del sopravvenuto stato di detenzione, essendo sempre possibile per l’imputato detenuto far pervenire per il tramite dell’amministrazione penitenziaria le proprie determinazioni all’A.G. procedente.
È stato, di conseguenza, condivisibilmente affermato che la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto è nulla solo se il sopravvenuto stato di detenzione sia stato comunicato o risulti che fosse comunque noto al giudice procedente (Sez. 6, n. 18628 del 31/03/2015, El Cherquoi, Rv. 263483 – 01; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771 – 01; da ultimo, Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024, Priolo, non massimata).
Deve essere, in conclusione, ribadito il principio di diritto in virtù del quale è onere dell’imputato e del suo difensore di informare l’autorità giudiziaria procedente del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa (cfr., Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806 – 01, che, in motivazione, spiega che, ove non risulti dagli atti o in qualsiasi modo lo stato di detenzione, non può che farsi carico all’imputato o al suo difensore di comunicare la condizione di impedimento; da ultimo, negli stessi termini, Sez. 4, n. 2757 del 20/11/2024, dep. 2025, Rafik, non massinnata).
