Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 7246/2025, udienza del 7 novembre 2024, pubblicata il 20 febbraio 2025, ha affermato che il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere. Il grave stato di salute è quindi il presupposto di applicazione dell’istituto e questo va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o come la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen.
In fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 13 giugno 2024 ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, ord. pen., presentata da XX e ha dichiarato manifestamente infondata per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità relativa all’art. 147 cod. pen.
Situazione di fatto, in sintesi, per inquadrare la questione poi sollevata con il ricorso.
Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato e altro.
Allo stato il fine pena è fissato al 14 ottobre 2032 e, pertanto, l’interessato non può richiedere alcuna misura alternativa.
Nell’anno 2023 il condannato ha presentato, insieme ad altri detenuti, un ricorso ex art. 35-bis,con il quale ha evidenziato la presenza di infiltrazioni di acqua piovana e altro, come la presenza di insetti, lamentando un danno alla salute e chiedendo, in conseguenza, al magistrato di sorveglianza di ordinare all’amministrazione di porre rimedio alle degradanti condizioni di detenzione che era costretto a subire.
Il ricorso “cumulativo”, acquisite le informazioni dal funzionario tecnico della Casa Circondariale di Firenze, da ultimo la nota del 31 agosto 2023, è stato respinto e l’ordinanza, emessa il 13 settembre 2023, non è stata impugnata.
Il detenuto il 7 febbraio 2024 ha presentato un secondo reclamo ex art. 35-bis,ord. pen. a seguito del quale, in data 29 maggio 2024, l’amministrazione penitenziaria ha redatto una specifica relazione.
La data dell’udienza relativa al procedimento così instaurato non era stata ancora fissata alla data di presentazione dell’attuale ricorso.
Il detenuto, in assenza di risposta, ha presentato istanza per ottenere il differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147, cod. pen. nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, ord. pen.
L’istanza è stata respinta e il condannato ha proposto reclamo evidenziando che le condizioni detentive patite dallo stesso sono disumane e che, pertanto, l’unico rimedio esperibile sarebbe costituito dall’applicazione della misura richiesta e che, in alternativa, l’unica soluzione praticabile sarebbe quella di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, cod. pen. nella parte in cui non prevede che “possa disporsi la scarcerazione del detenuto quando il regime carcerario gli arreca un grave pregiudizio per condizioni degradanti”.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza poiché nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 147, cod. pen.
Il Tribunale ha altresì dichiarato “manifestamente infondata per difetto di rilevanza” la questione di costituzionalità relativa alla norma.
In estrema sintesi il Tribunale, che pure ha considerato quanto indicato nella sentenza n. 279 del 2013 – che ha dichiarato inammissibile la questione richiamando però la sentenza n. 13 della stessa Corte e, quindi, aggiungendo che “questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia”- ha ritenuto che la questione, pure non manifestamente infondata, non sia nel caso di specie da ritenersi rilevante in quanto allo stato, in assenza di una pronuncia che riconosca che il trattamento è disumano e degradante, non si potrebbe comunque fare ricorso all’art. 147 cod. pen., ciò anche se la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso richiesto.
Ricorso per cassazione
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto, sotto quattro diversi profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147, comma 1 n. 2, cod. pen., e 47- ter, comma 1-ter, ord. pen. e nello specifico, quanto alla ritenuta manifesta infondatezza per difetto di rilevanza della
questione di legittimità della norma. Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che l’affermazione in sé sarebbe contraddittoria in quanto manifesterebbe una confusione tra i concetti di manifesta infondatezza e di irrilevanza e, comunque, sarebbe comunque errata e la motivazione sul punto incoerente e manifestamente illogica perché non terrebbe nel dovuto conto il monito della Corte costituzionale e il tempo inutilmente trascorso senza un effettivo e concreto intervento, come dimostrato dal permanere dei problemi strutturali della situazione carceraria.
Sotto altro profilo, poi, la questione sarebbe anche concreta e rilevante in quanto si riferisce alla specifica situazione del ricorrente che non ha mai avuto, e ora continua a non avere, alcuna effettiva tutela, tanto che sul punto si dovrebbe ritenere inconferente l’argomento per cui non sono stati ancora esperiti tutti i rimedi interni.
In una corretta prospettiva interpretativa, sia dei principi interni e costituzionali che di quelli internazionali, quindi, non sarebbe possibile alcuna altra e diversa lettura della norma per cui
non resterebbe che ritenere “l’illegittimità costituzionale degli artt. 47 ter, commi 1 ter e quater ord. pen., 147 cod. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 32, 117, comma 1, Cost. con riferimento all’art. 3 Cedu, nella parte in cui non prevedono che possa disporsi la scarcerazione del detenuto in presenza di una detenzione arrecante un pregiudizio attuale nei termini descritti al quale l’amministrazione non sia in grado di porre rimedio (con ciò non limitandosi al trasferimento di cella o istituto, secondo le persuasive considerazioni di cui al §1 Ritenuto in fatto sent. 279/2013, soluzione, questa, essa si al contempo insufficiente e casuale), sospenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, assumendo le conseguenti determinazioni di legge”.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è infondato.
In un unico articolato motivo la difesa deduce, sotto diversi profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di legittimità che il ricorrente chiedeva di sollevare con riferimento agli artt. 47 ter, commi 1-ter e quater, ord. pen. e 147, cod. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 27, comma e, 32, 117, comma 1, cost e 3 CEDU.
Le risposte fornite dal Tribunale di sorveglianza alle richieste formulate dalla difesa sono corrette e, di conseguenza, l’attuale doglianza è infondata.
Nel caso di specie, come indicato nel provvedimento impugnato, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall’art. 147, cod. pen., e l’istanza di concessione del differimento pena è inammissibile.
La concessione della detenzione domiciliare, del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e del differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice, sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.) (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879-01).
Ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Il grave stato di salute è quindi il presupposto di applicazione dell’istituto e questo va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o come la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229).
In presenza di tale situazione, d’altro canto, il giudice, qualora ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute, può disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in via principale (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225).
Ciò in quanto l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute può essere accolta anche se, pur non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ricorra una situazione nella quale l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, ovvero non assicurino la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, causino al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413 – 01).
La questione di legittimità costituzionale che la difesa ha chiesto di sollevare, al di là della confusione nella quale è solo apparentemente incorso il Tribunale sovrapponendo i due criteri di valutazione, è manifestamente infondata e, comunque, difetta di rilevanza.
In ordine ai dubbi relativi alla legittimità costituzionale dell’istituto del differimento della pena di cui all’art. 147, cod. pen., (anche nelle forme di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.) con riferimento alla mancanza di tutela nel caso in cui l’esecuzione della pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità si è già espressa la Corte costituzionale con la pronuncia n. 279 del 2013.
Sul punto, pertanto, si rinvia alle ragioni esposte in tale pronuncia che ha dichiarato l’inammissibilità della questione evidenziando, in sintesi, che il sovraffollamento carcerario non può essere contrastato con lo strumento indicato e che non compete alla Corte costituzionale individuare gli indirizzi di politica criminale idonei a superare tale problema sistematico e strutturale.
Ciò anche considerato che il legislatore, adempiendo al monito in essa contenuto, ha comunque provveduto a predisporre dei rimedi “interni” di tutela.
Sia, nell’immediato, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con mod., dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 22 febbraio 2014, istituendo la liberazione anticipata “speciale”, come strumento deflattivo per un periodo di due anni, e anche predisponendo un sistema di tutela azionabile in caso di violazione dell’art. 3, CEDU.
Ciò attraverso l’introduzione dell’art. 35-bis, che prevede il reclamo giurisdizionale, e, soprattutto, dell’art. 35-ter, che riconosce al detenuto uno specifico rimedio risarcitorio nel caso in cui le condizioni di detenzione siano contrarie ai principi previsti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Interventi che, peraltro, sempre in termini di continuità con le indicazioni fornite dalla Corte, sono continuati nel corso del tempo e anche recentemente con l’introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis,cod. pen. e questo, sebbene il problema strutturale non sia risolto, impone di non discostarsi dalla soluzione al tempo adottata dalla Corte costituzionale.
Nel caso concreto il mancato riconoscimento della violazione dell’art. 3, CEDU, da parte del Tribunale di sorveglianza competente – che pure è stato adito sul punto ma non si è ancora espresso e che si è già pronunciato in senso negativo una prima volta- impone, d’altro canto, di ritenere che la questione non sia rilevante.
Come evidenziato dal Tribunale, infatti, il differimento della pena di cui all’art. 147, cod. pen., pure eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter,ord. pen., potrebbe essere in astratto invocato come rimedio “estremo” al quale ricorrere nel solo caso in cui la violazione dei diritti del detenuto sia stata riconosciuta e la condizione dello stesso, interamente e favorevolmente esperito l’intero iter procedimentale stabilito dagli artt. 35-bis e 35-ter, ord. pen., non sia mutata perché l’amministrazione rimane inadempiente all’ordine di rimuoverne le cause.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Note di commento
La decisione annotata, allegata alla fine del post in versione anonimizzata, sembra una di quelle che, da qualunque prospettiva le si osservi, non presentano cedimenti, crepe, anche solo minuscole incrinature, che consentano di dubitare della sua esattezza cartesiana.
Il suo epilogo negativo per il ricorrente, di conseguenza, sembra a sua volta l’unico corretto in quanto l’unico giusto.
Sembra, appunto.
Perché poi, se si amplia lo sguardo oltre i limiti fissati dal collegio di legittimità, le cose cambiano.
…La sequenza argomentativa della decisione (lo sguardo ristretto)
Il suo ragionamento, ridotto all’osso, può essere così sintetizzato:
a) a legislazione vigente ed in base al residuo pena ancora da scontare, il condannato non è legittimato a chiedere alcuna misura alternativa;
b) il suo ricorso ex art. 35-bis, ord. pen., seguito ad un altro rigettato e non impugnato, non è stato ancora deciso dal competente magistrato di sorveglianza, pur essendo già disponibile una specifica relazione della Casa circondariale di Firenze, non essendo stata fissata, alla data della camera di consiglio dinanzi la Suprema Corte, l’udienza di trattazione;
c) la sua istanza, presentata nelle more, di differimento dell’esecuzione della pena, ex art. 147, cod. pen., e di ammissione alla detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, ord. pen., è stata respinta;
d) il suo reclamo avverso il rigetto è stato dichiarato inammissibile e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 citato posta nell’occasione è stata dichiarata a sua volta “manifestamente infondata per difetto di rilevanza” (sic);
e) difettano i requisiti di legge per la concessione del differimento della pena e della detenzione domiciliare; difatti, non risulta che il condannato sia da una grave infermità psichica né che versi in un grave stato di salute;
f) la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa è tanto manifestamente infondata quanto priva di rilevanza: alla sentenza monito n. 279/2013 della Corte costituzionale, anche a volere tralasciare il doveroso rispetto verso la discrezionalità del legislatore nelle politiche criminali, sono infatti seguiti i rimedi interni adottati dallo stesso legislatore con l’introduzione degli strumenti di reazione previsti dagli artt. 35-bis e 35-ter, ord. pen.; a ciò va aggiunto – e da qui discende la non rilevanza – che il ricorrente non ha ancora dimostrato di avere subito la lesione dei suoi diritti umani conseguente a trattamenti disumani o degradanti in suo danno.
…La prospettiva alternativa (lo sguardo allargato)
Il collegio della prima sezione penale della S.C. addebita di fatto al ricorrente di non avere dimostrato la sua condizione di vittima di trattamenti disumani o degradanti.
Si limita a constatare sul punto che alla data della camera di consiglio del giudizio di legittimità non era stata ancora fissata l’udienza di trattazione.
Gli è sembrato pertanto irrilevante che il reclamo del condannato fosse stato depositato il 7 febbraio 2024, che l’amministrazione penitenziaria abbia impiegato tre mesi e 22 giorni per depositare la relazione richiestale che, alla data del 7 novembre 2024 (giorno in cui si è tenuta la predetta camera di consiglio), cioè a distanza di complessivi nove mesi dal deposito del reclamo, al condannato non sia stata concessa neanche la piccola soddisfazione di conoscere la data della trattazione.
Gli è sembrato irrilevante, in altri termini, che i rimedi di diritto interno approntati dal legislatore dopo il monito della Corte costituzionale si infrangano nell’incrocio con l’incapacità sistemica dell’amministrazione della giustizia di assicurare il primo e più importante requisito della loro effettività, cioè una risposta rapida.
Se il collegio di legittimità, al contrario, avesse fatto buon uso del principio, affermato dalla giurisprudenza di Strasburgo (il riferimento è a Corte EDU, Rodrigues Da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, 31 gennaio 2006, punto 44), secondo il quale le Corti giudiziarie sono tenute a cercare un equilibrio adeguato tra dati di fatto e diritti fondamentali dei ricorrenti ed a servirsi di “prassi autoriflessive” che potrebbero aiutarle ad evitare pratiche che neghino quei diritti, si sarebbe per ciò stesso concesso la chance di considerare rilevante eccome quel difetto di effettività.
E così riflettendo, magari, avrebbe anche potuto mettere in discussione la legittimità costituzionale e convenzionale di un sistema nel quale la prospettazione di un condannato di stare subendo condizioni di carcerazione in radicale conflitto con l’umanità e la finalità rieducativa della pena, pur considerata giuridicamente rilevante dal legislatore, viene vilipesa, nel senso letterale del termine, da un sistema incapace di prenderla in carico e di darle risposte, documentate ed argomentate, in tempi adeguati.
Ed ancora di seguito, sarebbe stato in tal modo obbligato a riflettere sul significato dell’assenza di strumenti alternativi capaci di supplire ad inerzie istituzionali quali quelle descritte e sulla conseguente costrizione dei condannati e dei loro difensori a dar fondo alla creatività ed invocare, come è stato nel caso in esame, l’applicazione di istituti dei quali, tuttavia, difettano i presupposti.
Passando oltre ma non troppo, risulta dal ricorso (allegato anch’esso alla fine del post in versione anonimizzata) che ha portato alla decisione qui commentata, che la difesa ha prodotto documentazione attestante lesioni agli arti superiori del condannato provocate da punture di insetto.
Anche questa circostanza non ha provocato neanche un battito di ciglia.
Eppure, la stessa S.C. (Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 18387/2022), sia pure in riferimento all’art. 35-ter, ord. pen., (ma anche in questo caso il tema è quello della lesione ex art. 3 CEDU) ha affermato a chiare lettere che “le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull’Amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario”.
E sempre la S.C. (in questo caso, Cassazione civile, Sez. 3^, decisione n. 31556/2018) ha rimarcato, condividendolo, l’indirizzo interpretativo della CorteEDU, secondo il quale “l’onere della prova dell’adempimento conforme ai principi sanciti dalla Convenzione, mediante il meccanismo di presunzioni come sopra diversamente modulate, grava sempre sulla struttura chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento. La deduzione della violazione di detti obblighi da parte dello Stato, nel nostro ordinamento, determina, difatti, una responsabilità di tipo contrattuale, derivante dallo stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo – lo Stato – che dispone la custodia detentiva in carcere e il soggetto passivo – il detenuto – che la subisce, quest’ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante”.
Nella stessa decisione si afferma ulteriormente che “occorre ancora una volta sottolineare che la deduzione di violazione di specifici obblighi di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ristretti in case di detenzione determina una presunzione di grave responsabilità dello Stato in ordine alle modalità di esecuzione del trattamento, in ragione dello stretto rapporto che si instaura tra il soggetto attivo – lo Stato – che dispone della potestà punitiva e il soggetto passivo – il detenuto – che la subisce in condizioni di restrizione della libertà personale, quest’ultimo certamente titolare del diritto incomprimibile di non ricevere un trattamento inumano e degradante durante il periodo di sconto della pena. Pertanto, la situazione di squilibrio che si crea all’origine tra chi dispone di tale potestà e chi la subisce non può non riverberarsi sul piano processuale”.
E si precisa ancora che “In tale contesto, pertanto, si pone anche la questione della rilevanza probatoria, come “fatto notorio” (strumento di prova peraltro diverso dalle sopra ricordate massime di esperienza), ovvero come argomento di prova “atipica”, delle relazioni pubblicate dagli enti autorizzati a effettuare un “osservatorio” sulle condizioni dei detenuti nei vari istituti del territorio nazionale, che il detenuto o lo Stato potrebbero produrre come prova delle condizioni in cui è stato applicato il trattamento”.
Proprio a proposito di fatti notori, dovrebbe bastare il rinvio al report di Antigone sulla Casa circondariale di Firenze Sollicciano ove è ed è stato ristretto il ricorrente, aggiornato dopo l’ultima visita risalente al 9 dicembre 2024 (a questo link per la consultazione).
Basti qui ricordare il giudizio di sintesi di Antigone: “le condizioni strutturali dell’Istituto sono semplicemente disastrose”.
È tempo di concludere.
Si pensa che, se il collegio della prima sezione penale della Corte di cassazione avesse provato ad andare oltre il mero riepilogo dell’iter giudiziario precedente al ricorso e la mera constatazione di esiti negativi e di asseriti fallimenti della dimostrazione di condizioni carcerarie disumane, avrebbe potuto decidere diversamente, ben diversamente.
Non lo ha fatto e questo, purtroppo, è tutto ciò che conta.
