La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 9958/2025 ha esaminato il caso di scuola del deposito tempestivo da parte dell’avvocato che viene rifiutato dal sistema telematico ( per un disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento) con conseguente scadenza dei termini per presentare l’impugnazione.
Vediamo cosa ha deciso la Suprema Corte.
Il difensore dell’imputato, Avv. …, -con atto depositato il 31/7/2024- ha preliminarmente richiesto di considerare tempestiva l’impugnazione ovvero di essere rimesso in termini, segnalando di aver depositato telematicamente il ricorso in data 27/7/2024 sul portale dedicato, apprendendo mediante comunicazione trasmessa il 30 luglio seguente che il deposito era stato rifiutato per non meglio specificate incoerenze nei nomi delle parti processuali.
Da un accesso in cancelleria apprendeva che il rifiuto dell’atto sarebbe stato da ascrivere al mancato allineamento nel portale tra i dati del procedimento di primo grado e quelli d’appello, non risultando il numero del registro notizie di reato presente nei registri informatici.
Il difensore aggiunge che il deposito del 27 luglio 2024 deve ritenersi correttamente effettuato ai sensi dell’art. 172, comma 6-bis, cod.proc.pen., come attestato dalla ricevuta allegata, e produceva í duplicati informatici a sostegno dell’identità sostanziale dell’odierna impugnazione rispetto al ricorso originario rifiutato.
Ritiene preliminarmente la Suprema Corte di poter acceder alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare formulata dal difensore, attesa l’allegata documentazione da cui risulta che il legale ha effettuato il deposito telematico del ricorso tempestivamente, in data 27/7/2024, ricevendo comunicazione circa il mancato perfezionamento della procedura solo il successivo 30 luglio, a termini scaduti, appurando che la causa era da ascrivere ad un disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento cui si riferiva l’impugnazione.
Dovendosi ascrivere l’inosservanza del termine per impugnare a causa di forza maggiore, di natura oggettiva e insuscettibile di essere tempestivamente impedita o rimossa dal difensore, sussistono i presupposti di cui all’art. 175 cod.proc.pen. con la conseguenza che il ricorso, nuovamente presentato il 31 luglio, deve ritenersi utilmente scrutinabile (Sez. 2, n. 44509 del 07/07/2015, Floccarí, Rv. 264965 – 01; Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841 – 01).
