Decreto di citazione per udienza camerale “al solo fine di dichiarare la prescrizione” poi disatteso dalla corte di appello che conferma la condanna : nullità del giudizio per violazione del contraddittorio (Riccardo Radi)

Nei giorni scorsi abbiamo scritto del caso del caso della Corte di appello di Roma, in persona del presidente della sezione interessata, che ha notificato un decreto di citazione per udienza camerale ove è stampata in alto a destra in bella vista la dicitura “al solo fine di dichiarare la prescrizione”.

Nella data programmata l’esito della camera di consiglio è ben diverso da quello atteso: l’appello è dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi e la sentenza impugnata è dichiarata esecutiva : L’incredibile caso della Corte di appello di Roma che emette un decreto di citazione per udienza camerale “al solo fine di dichiarare la prescrizione” e poi dichiara inammissibile l’impugnazione e rende esecutiva la sentenza (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA

Il caso ci era stato segnalato da un collega che informiamo di un recentissimo precedente della Suprema Corte sezione 2 sentenza numero 10292/2025 che ha deciso un caso analogo.

Fatto:

Nel caso esaminato, la ricorrente L.M. ha proposto appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna che l’ha condannata a mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 per il reato di truffa.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello emesso in data 13 marzo 2024 contiene il seguente avvertimento “il processo, atteso il decorso dei termini di prescrizione del reato, prosegue in sede penale per la sola eventuale conferma delle statuizioni civili”.

La ricorrente non ha avanzato istanza di trattazione orale né ha depositato motivi nuovi di appello o memorie conclusive.

La Corte di appello, all’esito dell’udienza del 23 febbraio 2024, svoltasi con le forme del giudizio cartolare, ha confermato la condanna di L.M. alla pena determinata dal primo giudice, non ritenendo perfezionato il termine massimo di prescrizione per la sussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica.

Decisione:

La cassazione esaminati gli atti ha stabilito che deve essere affermata la violazione del diritto al contraddittorio e l’evidente compressione dei diritti di difesa dell’imputata L.M. in ragione della erronea individuazione dei motivi di appello oggetto di esame da parte della Corte di appello (“eventuale conferma delle statuizioni civili“).

Appare evidente che l’indicazione contenuta nel decreto di fissazione ha indotto la ricorrente a ritenere che il giudizio di appello avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente il motivo di gravame con cui era stata chiesta la revoca delle statuizioni civili e che la scelta processuale di non presentare motivi nuovi e di non richiedere la trattazione orale del ricorso sia stata indebitamente alterata da tale fuorviante indicazione.

È del tutto evidente, dunque, la violazione di contraddittorio che tale modus procedendi ha indotto, essendo stata, di fatto, sottratta alla ricorrente la possibilità di interloquire, prima della decisione, in ordine al motivo di appello inerente all’accertamento della sua penale responsabilità in relazione al reato di truffa.

Ne consegue che la pronuncia oggetto di ricorso è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa così come tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost..

L’accertamento di tale nullità comporta l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di L.M. e la necessità di rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna (il reato alla stessa contestato non risulta ancora prescritto alla data odierna).

Sulla stessa falsariga la cassazione sezione 3 con la sentenza numero 29091/2024.

E’ invero evidente che la irrituale stampigliatura “AL SOLO FINE DI DICHIARARE LA PRESCRIZIONE”, contenuta a margine del decreto di citazione per il giudizio di appello, ha dato luogo ad una informazione fuorviante in ordine all’oggetto del giudizio cui si riferiva la citazione medesima, con conseguente violazione dei diritti di difesa: in particolare, del diritto all’intervento di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

L’odierno ricorrente, infatti, era pienamente autorizzato a ritenere – come dedotto in ricorso – di non essere stato citato per la discussione nel merito della condanna appellata, ma solo per le valutazioni concernenti l’operatività della prescrizione: ciò che non è invece avvenuto, avendo la Corte territoriale dichiarato l’estinzione del solo reato sub A), mentre la condanna per il residuo reato è stata confermata previa rideterminazione della pena.