Rinnovazione istruttoria: legittima anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti per l’assunzione delle prove che avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10092/2025, udienza del 4 marzo 2025, ha ricordato che la norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. riconosce al giudice di appello il potere di disporre ex officio la rinnovazione della istruzione, se ritenuta assolutamente necessaria. Si è al cospetto di poteri officiosi, che prescindono dall’iniziativa della parte che vi ha interesse, posto che – a differenza di quanto previso dal comma 1 della stessa norma – vanno esercitati dal giudice in quanto emerga un’assoluta esigenza probatoria.

Corrispondente norma la si ritrova nel giudizio di primo grado: l’’art. 507 cod. proc. pen., infatti, riconosce al giudice il potere dovere, là dove risulti assolutamente necessario, di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova.

Lo scopo delle norme è quello di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. 

La completezza dei dati cognitivi è, infatti, funzionale al migliore accertamento della verità, dal momento che, se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti.

Per tale ragione il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova è esercitabile anche in relazione a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti: l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità.