Dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura apprendiamo che all’amor non si comanda.
SENT. n. 15 del 2020 Presidente: ERMINI R.G. n. 105/2017 – 48 e 49/2018 Estensore: DAVIGO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del giudice – Imparzialità e correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Sostituto procuratore – Relazione sentimentale con un avvocato che ha un interesse al procedimento trattato dall’incolpato – Illecito disciplinare – Insussistenza.
Ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, è necessario che i fatti addebitati all’incolpato siano provati e che abbiano avuto riflessi seri e significativi sull’andamento del procedimento nel quale la condotta si è esplicitata.
Devono ritenersi esistenti dei limiti all’obbligo di astensione da valutarsi anche in relazione alle dimensioni dell’ufficio onde evitare la paralisi dell’attività giudiziaria. Riferimenti normativi: decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 art. 1 e 2 lett. c).
