
Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 9920/2025, udienza del 4 marzo 2025, ha ribadito, in tema di reati edilizi, che, dopo l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo, il suo precedente proprietario non ha più titolo ad opporsi all’ordine di demolizione dell’immobile medesimo ed a chiedere il permesso di costruire in sanatoria.
Il ricorso pone la questione relativa all’interesse della ricorrente ad impugnare il provvedimento che dispone la demolizione di un bene del quale, ormai, non è più proprietaria.
Sez. 3, n. 11171 del 14/12/2013, dep. 2014, Rv. 286047, ha condivisibilmente affermato che l’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 28911 del 28/09/2019, Massaria, Rv. 275953).
La legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (in tal senso, Sez. U, Serafini, nonché Sez. U, Massaria, secondo cui la concretezza dell’interesse non può dunque che essere parametrata al raffronto tra quanto statuito dal provvedimento impugnato e quanto, con l’impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere).
E secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, costituisce declinazione pratica di questo principio quello secondo il quale l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al responsabile dell’illecito (Sez. 3, n. 20027 del 20/03/2024; in senso conforme, Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Rv. 277500, che ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell’immobile; ancora, Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Rv. 268133, ha affermato che a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato al condannato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, viene meno l’interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune).
Coerentemente con tale indirizzo è stato altresì affermato (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Rv. 278090) che, dopo l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all’esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell’abuso (nello stesso senso, Sez. 3, n. 5536 del 16/01/2025, Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023.
A sua volta, l’istanza di permesso di costruire in sanatoria non possa essere presentata da chi non è più proprietario dell’immobile e che, in ipotesi, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato successivamente all’acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune è illegittimo e non possa ritenersi preclusivo alla demolizione degli abusi (Sez. 3, n. 5536 del 16/01/2025, cit.), in quanto emesso a favore di un soggetto che non è più titolare del bene, spettando al Comune di stabilire se mantenere o demolire l’opera (Sez. 3, n. 35484 del 15/12/2020). Del resto, l’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il permesso di costruire in sanatoria può essere richiesto fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, stesso decreto e, comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative; ebbene, nel caso in esame, questo termine risulta evidentemente superato, poiché, a fronte di un’ingiunzione a demolire emessa il 09/10/2014 (preceduta dalla determina di acquisizione n. 30 del 2012), la richiesta di permesso di costruire in sanatoria è stata depositata soltanto nell’ottobre 2023, come sottolinea il giudice dell’esecuzione (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). E, secondo l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso jure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, per il decorso del termine di novanta giorni, come nel caso in esame (Cons. St., Sez. VI, n. 5654 del 30/11/2017; Cons. St., Sez. VI, n. 5653 del 30/11/2017).
Deve anche aggiungersi che il permesso di costruire in sanatoria non avrebbe potuto comunque essere rilasciato, trattandosi di immobili realizzati in sopraelevazione in area a rischio sismico. Infatti, secondo l’affermazione costante di questa Corte (così, Sez. 3 del 20/03/2024; Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Rv. 277265 e Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015, Rv. 262422), in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Allo stesso modo, il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite – come nel caso in esame – in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058 – 01; Sez. 3, n. 29179 del 05/07/2023; Sez. 3, n. 14645 del 13/03/2024).
Il principio trova sostegno anche nella giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui la richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria (Cons. Stato, Sez. 6, n. 9355 del 2024).

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