Continuazione nella fase di cognizione: modalità e termine ultimo per richiederla (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10297/2025 ha ricordato che la richiesta di applicazione della continuazione in relazione ad un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile solo dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, Rv. 285991 – 01; negli stessi termini, Sez. 7, Ord. n. 44469 del 25/10/2024, non massimata; Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 – 01).

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione con un reato della medesima indole separatamente giudicato per la prima volta in questa sede, a seguito del passaggio in giudicato (solo in data 25 maggio 2024) della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 01 aprile 2022 con conseguente tardività della doglianza (in considerazione del fatto che la stessa poteva essere dedotta in sede di appello).

Deve essere, in proposito, ribadito l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il giudice dell’appello, qualora sollecitato da una parte, può riconoscere la continuazione fra il reato oggetto di giudizio ed altro reato già giudicato in diverso procedimento, anche quanto detta sentenza, come nel caso di specie, non sia ancora irrevocabile al momento della trattazione del giudizio di appello (vedi, Sez. 6, n. 12502 del 23/02/2022, Rv. 283107 – 01).

In ogni caso, deve essere rimarcata l’assenza di qualsiasi pregiudizio per la ricorrente, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen.; l’imputata, in una condivisibile prospettiva dell’economia dei mezzi giuridici, è, infatti, libera di chiedere il riconoscimento della continuazione nel procedimento di cognizione o nella sede esecutiva, a cui potrà accedere in ogni caso in cui il giudice della cognizione – come nella fattispecie – non abbia delibato la questione ovvero quando l’abbia dichiarata inammissibile.