Condanna a pena elevata in primo grado: non legittima da sola l’aggravamento della misura cautelare in atto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 9994/2025, udienza del 4 marzo 2025, ha ricordato che, a tenore dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., per stabilire se risulti taluna delle esigenze indicate nell’art. 274, comma 1, lett. b) e c), il giudice, pur al cospetto di una sopravvenuta sentenza di condanna, dovrà pur sempre tenere conto “anche” dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. 

La precisazione che l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto “anche” dell’esito del procedimento richiede che lo stesso sia “combinato” con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga e/o di reiterazione delle condotte criminose. 

Pertanto, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata non può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto in modo automatico, ma solo all’esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione del reato (così, in motivazione, Sez. 6 n. 34691 del 7 luglio 2016, Rv. 267796).

La prospettazione del PM ricorrente si fonda poi su un’esegesi non compatibile con il testo di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. e con i principi fissati nella sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015, secondo cui «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato», sicché nei suoi confronti «non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano “empirico-sociologico”, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria».