Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 356/2024 (in allegato al post) ha ribadito che l’art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.
L’obbligo deontologico prevale sul dovere di difesa, salvo eccezioni espresse.
Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa, in quanto l’art. 28 del previgente CDF (oggi art.48 comma2 lett. a) e b)) , prevede delle eccezioni tassative per l’esclusione del divieto di produzione qualora con tale mezzo sia stato perfezionato un accordo di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, e nel caso in cui la corrispondenza dell’avvocato assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
Entrambe queste tassative previsioni non attengono la fattispecie in esame nel quale la produzione sarebbe avvenuta per dimostrare il perché la proposta di controparte non poteva essere accettata.
La Giurisprudenza ha applicato tali norme in modo sempre uniforme, affermando che “L ‘art.48 CDF vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.” (Conformi tra le molte CNF sent. n.20 del 28 febbraio 2023, CNF sent. n.108 del 16.10.1019, CNF sent n.362 del 15. Dicembre 2016); anche in relazione all’art. 28 CDF previgente il Consiglio Nazionale Forense , con sentenza n.147 del 26.9.2022 ha affermato “L’art. 48 ncdf (già art.28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.
Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa”
Nel caso oggetto della sentenza massimata, l’incolpato a propria difesa aveva addotto di aver prodotto in giudizio la corrispondenza “riservata” per la asserita necessità di perseguire la verità nell’interesse del cliente, svolgendo una difesa sostanzialmente analoga a quella esperita dall’avv. [RICORRENTE].
Da tutto ciò consegue che la sentenza del CDD dell’Aquila merita conferma avendo fatto retta applicazione dei principi di diritto soprariportati, perché le giustificazioni addotte dall’incolpato non rientrano nei casi di esclusione del divieto di produzione previsti dall’art. 28 del precedente CDF e oggi dall’art.48 del vigente CDF
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024
