Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: onere del PM di eseguire la pena, indicando l’ente presso il quale svolgere l’attività e il termine entro il quale iniziarla (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 9228/2025 ha annullato il provvedimento del Gip del Tribunale di Fermo, che revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sulla base del presupposto dell’inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.

La Suprema Corte premette che ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, il condannato può dare avvio all’esecuzione della sanzione sostitutiva prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l’ente indicato in sentenza, prescindendo dall’iniziativa del pubblico ministero. (Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022 Rv. 283082).

In motivazione, la Suprema Corte chiarisce proprio l’aspetto che qui interessa, laddove afferma che non vi è dubbio che nel caso in cui è stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria – e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata.

Pertanto, la pronuncia Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189, in applicazione del suesposto principio, ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.

Ciò non esclude che il condannato possa, senza attendere l’iniziativa del pubblico ministero, legittimamente dare avvio all’esecuzione della sanzione sostituiva, prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l’ente indicato nella sentenza irrevocabile, ma, correlativamente, non consente, in difetto di iniziativa del pubblico ministero, che è l’organo che deve dare impulso all’esecuzione, di revocare la sanzione sostitutiva in caso di inerzia del condannato.

Quindi risulta evidente che al fine di verificare l’effettività dell’inadempimento dell’obbligato occorre accertare che l’organo giudiziario deputato a promuovere la concreta esecuzione del lavoro di pubblica utilità avesse dato impulso alla relativa fase.

Circa, poi, l’individuazione dell’organo cui è demandata in concreto l’iniziativa nel regime che qui rileva (ante d.lgs. n. 150 del 2022), di dare impulso alla fase esecutiva, si segnala che già nel settore normativo a cui è riferita la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sebbene nei precedenti citati si faccia sovente riferimento al ruolo istituzionale di promotore della fase esecutiva rivestito dal pubblico ministero, il sottosistema oggetto di applicazione, in specie l’art. 186, comma 9 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992, assegna un ruolo primario al giudice che ha emesso la sentenza di condanna e disposto la sostituzione (Sez.1, n.34436 del 22/05/2024, n.m.)

Si è, fra l’altro, ricordato (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, Rv. 80085 – 01) che la disciplina del lavoro di pubblica utilità, demandata a un decreto ministeriale dall’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274 del 2000, stabilisce che con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta, a tal fine avendo titolo ad avvalersi dell’elenco degli enti convenzionati, così come dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 (art. 3 d.m. 21 Maggio 2001).

In ogni caso, impregiudicata l’individuazione dell’organo che avrebbe dovuto curare la fase esecutiva, ciò che affetta la motivazione dell’impugnato provvedimento è che il giudice dell’esecuzione ha proceduto alla revoca della sanzione sostitutiva senza prima accertare se fosse stato dato impulso alla fase esecutiva ex officio, come avrebbe dovuto essere.

Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo per nuovo giudizio.