PDL di modifica al codice civile in materia di affido esclusivo dei figli a un solo genitore nei casi di violenza familiare o altri gravi reati che mettano a rischio il minore (Redazione)

Segnaliamo la proposta di legge numero 2227 (allegata alla fine del post) che prevede l’introduzione di un meccanismo automatico per l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori in talune ipotesi di particolare gravità in cui siano stati adottati, nei confronti dell’altro genitore, provvedimenti che comportano una presunzione assoluta di non idoneità del genitore medesimo ad essere affidatario dei figli.

Tali ipotesi comprendono gli ordini di protezione di cui all’articolo 342-bis del codice civile, le richieste di rinvio a giudizio ai sensi dell’articolo 416 del codice di procedura penale, la citazione diretta a giudizio di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, i provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale adottati ai sensi dell’articolo 333 del codice civile.

Nei casi di rinvio a giudizio o di citazione diretta, l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori è stato previsto quando si tratti di delitti contro l’assistenza familiare, contro la vita e l’incolumità personale o contro la libertà personale, consumati o tentati in danno dell’altro genitore o dei figli.

Anche nei casi in cui opera il meccanismo automatico per l’affidamento esclusivo è comunque prevista la possibilità per il giudice di disporre, a determinate condizioni e previo ascolto del minore, idonee modalità di frequentazione tra il genitore e il figlio minore.

Simmetricamente è previsto un meccanismo automatico di ripristino dell’affida mento condiviso (articolo 337-quinquies del codice civile) quando vengono meno i presupposti in base ai quali è stato disposto l’affidamento esclusivo (revoca dell’ordine di protezione o dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 del codice di procedura penale o di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato).

La proposta di legge lascia inalterata la facoltà del giudice di disporre l’affido esclusivo già previsto dall’articolo 337-quater, primo comma, del codice civile qualora ritenga, motivatamente, che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore, previsione generale che consente al giudice di valutare tutte le ulteriori ipotesi di eventuale pregiudizio per il minore che non rientrano nella casistica per la quale si applica il meccanismo automatico previsto dalla proposta di legge.