La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 10308/2025 ha ricordato che l’ordinanza di convalida dell’arresto o del fermo è ricorribile in cassazione ma la difesa deve scrivere, nel ricorso, che intende precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione
Fatto
L. K., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto effettuato in relazione al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 381 e 391 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della flagranza di reato e dei gravi indizi di reità in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Decisione
La Suprema Corte, preliminarmente, ricorda che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.
Le Sezioni unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Rv. 269199 – 01).
Deve trattarsi, pertanto, di interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante, né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
Come hanno, peraltro, chiarito le Sezioni unite, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, presupporre in modo automatico che l’indagato agisca all’utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. significa accogliere una nozione troppo ampia di “interesse”, essendo invece necessaria una specifica e motivata deduzione del ricorrente a tal fine (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249002 – 01).
Se è vero, pertanto, che l‘indagato potrebbe avere un interesse astratto all’accertamento della insussistenza dei presupposti per la convalida dell’arresto per precostituirsi un titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione, è anche vero che è necessario che egli ne faccia espressa richiesta in termini positivi e univoci.
In proposito, deve essere richiamato l’univoco indirizzo ermeneutico secondo cui l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell’arresto o del fermo non può presumersi, avendo l’interessato l’onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, Rv. 244141; Sez. 5, n. 9167 del 31/01/2017, Rv. 269038 – 01; Sez. 6, n. 9376 del 03/02/2021, non massimata).
A giudizio della Cassazione, tale principio -affermato in relazione all’ipotesi in cui alla convalida della misura precautelare non sia seguita l’applicazione di alcuna misura cautelare- è applicabile anche nel caso in cui il ricorso sia rivolto ad impugnare la sola convalida dell’arresto senza investire la legittimità della misura cautelare non detentiva applicata a seguito della disposta convalida, tenuto conto della autonomia strutturale e funzionale che esiste tra i due provvedimenti, fondati su presupposti diversi e soggetti a distinti mezzi di impugnazione (tra le tante vedi Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968–01), e considerato che dall’accoglimento del ricorso avverso la convalida dell’arresto non potrebbe derivarne alcun effetto sulla efficacia e validità della misura cautelare.
