All’Abogado basta essere iscritto all’Ordine in Spagna per restare nella sezione speciale dell’albo forense in Italia (Redazione)

Le Sezioni unite civili della Suprema Corte con l’ordinanza numero 6794 hanno accolto il ricorso proposto da un abogado contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense.

La Suprema Corte sottolinea che a norma dell’articolo 6, comma 2, e comma 3, lettera c), del decreto legislativo 96/2001, l’iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine è l’unica condizione per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo dell’Ordine degli avvocati: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la decisione che conferma la cancellazione dell’abogado dalla sezione speciale laddove non risulta uno scambio d’informazioni Imi specifico sulla possibilità che la disciplina transitoria possa, nello specifico caso, essere validamente sottesa alle iscrizioni agli Ordini spagnoli, risultano invece queste ultime, non revocate o sospese, senza che siano stati neppure richiesti compiuti chiarimenti agli organi competenti dello Stato membro di provenienza, in doverosa attuazione del principio di leale cooperazione tra le autorità dei diversi Stati.