Udienza predibattimentale, fase sì, fase no: la terra dei cachi! (Raffaele Magliaro)

Parafrasando “Elio e le storie tese”, l’Italia, anche giuridica, è il Paese in cui la spensieratezza, i luoghi comuni, l’indignazione e i vari modi di intendere le questioni – anche giuridiche – convivono serenamente.

Infatti, è invalsa la prassi tra alcuni giudici della nostra amata penisola, non troppo frequente per fortuna, secondo la quale l’udienza predibattimentale non sarebbe considerabile “fase processuale” e, pertanto, non sia suscettibile di autonoma liquidazione per il difensore di un assistito ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Tutto questo in barba ai molti protocolli sulle liquidazioni redatti con i più grandi Tribunali d’Italia che, invece, la considerano fase autonoma.

Tra i “riottosi” che non ritengono meritevole di pagamento il difensore all’esito dell’udienza predibattimentale che ha disposto la prosecuzione del giudizio vi è un giudice del Tribunale penale di Frosinone il quale, dopo aver ricevuto sul suo tavolo la mia legittima istanza, ha dichiarato “non luogo a provvedere” in quanto, secondo lui, la decisione di prosecuzione del dibattimento non esaurirebbe una fase secondo l’art. 83 TUSG. 

Come rinunciare, quindi, alla trasferta in terra ciociara e fare un bel ricorso in opposizione avverso questo provvedimento?

E così ho fatto.

Ho quindi contestato l’erroneità e l’illegittimità del provvedimento, in palese contrasto anche con i vari protocolli di liquidazione di molti Tribunali d’Italia, tra cui con il Protocollo diffuso dal Presidente del Tribunale di Roma, rilevando che, secondo l’art. 83 D.P.R. Spese di Giustizia, “l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto”.

La questione di diritto verteva, quindi, sulla nozione di “fase del processo”, essendo stata così considerata quella predibattimentale sia dai molti Tribunali che hanno stilato un protocollo liquidazioni post-Cartabia nonché dal Presidente del Tribunale di Roma e dai magistrati che lo hanno coadiuvato nella stesura del protocollo sottoscritto dagli Organismi Forensi, mentre non viene considerata tale dal giudice del frusinate.

Partendo dall’analisi delle analogie tra la nuova udienza predibattimentale e l’udienza preliminare, ho sostenuto che le stesse fossero tali da poter sostanzialmente considerare l’udienza predibattimentale come un’udienza preliminare per i reati a citazione diretta a giudizio.

La chiara analogia tra l’udienza preliminare e quella predibattimentale, evidenziata unanimemente in dottrina, è stata sottolineata anche in seno al Ministero della Giustizia all’indomani dell’entrata in vigore della riforma: “Questa udienza, che sembrerebbe evocare per similitudine l’udienza preliminare e contraddire apparentemente la scelta acceleratoria perseguita attraverso l’ampliamento dello spatium operandi della citazione diretta a giudizio, in realtà è stata immaginata con lo spirito di liberare la fase di cognizione istruttoria da tutte le cause di rallentamento e di stasi che ostacolano spesso la rapida definizione dell’accertamento dibattimentale. È, quindi, un’udienza destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale mediante il ricorso alla cross examination nella formazione della prova. Resta ferma e preliminare ad assicurare la funzionalità della nuova disciplina la cura che il pubblico ministero saprà comunque assicurare nell’operare la sua selezione tra le scelte di azione e quelle di archiviazione…Appare, pertanto, ipotizzabile che il pubblico ministero e le altre parti private possano avvertire l’esigenza di sostenere la propria tesi nell’udienza predibattimentale con discussioni che non siano di mero stile ma che cerchino di convincere il giudice dell’intervenuto conseguimento o non, con le indagini compiute, della potenzialità dimostrativa richiesta dalla disposizione in esame. E’ questo un ulteriore argomento che concorre a disegnare l’udienza di comparizione come un momento di contributo approfondito delle parti…” (dott. Nicola Russo, Capo Dipartimento per gli affari di Giustizia, relazione sull’udienza predibattimentale 20/10/2022, https://pg-firenze.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Circolare%20Riforma%20Cartabia%20Udienza%20predibattimentale.pdf ”.

Del resto, ad evidenziare l’intenzione del legislatore di “duplicare” l’udienza preliminare per i reati a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. vi è la previsione dell’art. 554 ter c.p.p., il quale prevede che “il giudice (dell’udienza predibattimentale, n.d.r.) pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”; tale novella normativa ricalca pedissequamente quella – già esistente – dell’art. 425 c.p.p. secondo cui “il giudice (dell’udienza preliminare, n.d.r.) pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

La decisione di rigetto appariva, altresì, in aperto contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 83 comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002 che considera come “La funzione della novella sia essenzialmente sollecitatoria, al fine di raccomandare ai difensori ed al giudice, ai primi di immediatamente attivarsi per la richiesta di liquidazione, ed ai secondi di altrettanto rapidamente decidere sulla liquidazione, in prossimità della definizione della causa dinanzi a sé, potendo in tal modo meglio apprezzare la natura e la qualità delle prestazioni rese dall’avvocato” (Cassazione civile sezione 2 sentenza numero 22448/2019).

In ausilio al mio ricorso è arrivata anche la Suprema Corte con la decisione 26639/2024 Sezione VI la quale, analizzando la natura del provvedimento di prosecuzione del giudizio emesso all’esito dell’udienza predibattimentale, ha analizzato ed evidenziato le evidenti analogie tra la fase predibattimentale, prevista dall’articolo 554-bis cpp, e l’udienza preliminare artt. 416-429 cpp. 

Il giudice dell’opposizione, dopo avermi ascoltato con pazienza ed attenzione, accogliendo il ricorso con motivazione dettagliata e, a mio parere, giuridicamente ineccepibile, ha espresso una valutazione molto forte sull’inosservanza dei protocolli da parte dei giudici, affermando che “Il mancato rispetto del Protocollo firmato da tutti i soggetti interessati al buon funzionamento della macchina della giustizia renderebbe assolutamente vano lo sforzo profuso e renderebbe “carta straccia” il predetto documento”.

Il fatto che il Ministero, costituito in giudizio, sia stato dichiarato soccombente e condannato alle spese, con le ricadute di responsabilità contabile, speriamo faccia riflettere i giudici che ancora non considerano la predibattimentale una “fase” autonoma.

Ed ora, in attesa dell’eventuale impugnazione, “se famo du’ spaghi”.