La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 9239/2025 ha esaminato la questione relativa all’applicazione dell’attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità nella fattispecie di cui all’articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
I giudici di legittimità evidenziano in merito all’attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., che il diritto vivente ne ha intanto ritenuto la compatibilità con la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Rv. 279499).
Inoltre, è stato chiarito che ai fini del riconoscimento di tale attenuante occorre che l’agente abbia perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso (cfr. Sez.4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv.277186 – 01; Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019, Rv.275265 – 01; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671-01).
Sul punto, giovi conclusivamente considerare che, ai fini della configurabilità della circostanza di che trattasi, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, RV. 282402), essa presupponendo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli (sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, RV. 271695, in fattispecie in tema di ricettazione).
Pertanto, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 275265; Sez. 6, n. 13405 del 12/12/2018, dep. 2019, non massimata; Sez. 6, n. 11363 del 31/01/2018, Rv. 272519; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Rv. 270671; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357).
Ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al «fatto lieve», si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso.
Con la legge n. 19 del 1990, infatti, il legislatore ha già ampliato la latitudine funzionale dell’elemento circostanziale in esame, fino a quel momento limitata alla entità del danno economico prodotto nei reati contro il patrimonio, estendendola ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità si coniughi però – in sincronica relazione – la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, non massimata sul punto).
