Onere di specificità dei motivi di appello: la sua declinazione nella giurisprudenza di legittimità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 8630/2025, udienza del 14 febbraio 2025, ha ribadito che l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del giudice di primo grado con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice.

Occorre, quindi, che le richieste, quand’anche reiterative di quelle formulate in primo grado, si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

In altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico e, dunque, conforme alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.