La Cassazione sezione 1 con la sentenza 2974/2025 ha stabilito che nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio declinare la competenza, essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, il presidente del collegio può provvedere “de plano” nei soli casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.
A norma dell’articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., il presidente del collegio può provvedere de plano unicamente nei casi ivi previsti, tra i quali non rientra la questione di competenza, dovendo in ogni altro caso rimettere ogni decisione al collegio a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo.
Infatti, «in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell’inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicché rimangono riservate al collegio – e al rito camerale – sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).
Nel caso di specie, dunque, il presidente del collegio non aveva il potere di declinare de plano la competenza, essendo stato investito il collegio dell’incidente di esecuzione a seguito della rituale declinatoria di competenza del Tribunale di Firenze.
Trattandosi di inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente, che determina la nullità assoluta del provvedimento emesso, essa può essere rilevata d’ufficio dal Collegio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio declinare la competenza, essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.».
Si noti che analogo principio è stato affermato con riguardo alla proposizione del conflitto di competenza da parte del presidente dell’organo collegiale investito dell’incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 49 del 02/12/2016 – dep. 2017, Conflitto competenza Tribunale di Roma, Rv. 269292 01, ha affermato che «nel procedimento di esecuzione, non spetta al Presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro giudice, di promuovere con decreto il conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., essendo tale questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza ovvero della mera riproposizione di una richiesta già rigettata a norma dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.»)
