Udienza predibattimentale e poteri integrativi del giudice per emettere sentenza di non luogo a procedere: atti alla Consulta (Riccardo Radi)

Segnaliamo ai lettori che con ordinanza dell’11 febbraio 2025 (trascritta alla fine del post), il Tribunale di Siena, nel procedimento penale a carico di P.A., ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito all’udienza di comparizione predibattimentale, per la mancata previsione dell’applicazione, in quanto compatibile, della disposizione di cui all’art. 422 cod. proc. pen. ovvero, in via subordinata, mancata previsione che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Codice di procedura penale, art. 554-ter, inserito dall’art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). (25C00056) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.11 del 12-3-2025)

Dispositivo :
Il tribunale ordinario di  Siena,  in  composizione  monocratica,
visti gli artt. 134 Costituzione, nonche' 1, legge  costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,solleva d'ufficio - in  riferimento  agli  articoli  3,  primo  esecondo comma, 111, secondo comma, 112  e  117,  primo  comma,  della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  all'articolo   6,   primo paragrafo,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955, n. 848  -  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo  32, primo comma, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui  all'articolo  422  del  codice  di  procedura penale, ovvero, in via subordinata, nella parte in  cui  non  prevede che il giudice possa disporre, anche  d'ufficio,  l'assunzione  delle prove dalle quali  appare  evidente  la  decisivita'  ai  fini  della sentenza di non luogo a procedere;