Segnaliamo ai lettori che con ordinanza dell’11 febbraio 2025 (trascritta alla fine del post), il Tribunale di Siena, nel procedimento penale a carico di P.A., ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito all’udienza di comparizione predibattimentale, per la mancata previsione dell’applicazione, in quanto compatibile, della disposizione di cui all’art. 422 cod. proc. pen. ovvero, in via subordinata, mancata previsione che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
Codice di procedura penale, art. 554-ter, inserito dall’art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). (25C00056) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.11 del 12-3-2025)
Dispositivo : Il tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, visti gli artt. 134 Costituzione, nonche' 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87,solleva d'ufficio - in riferimento agli articoli 3, primo esecondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 554-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 32, primo comma, lettera d), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 422 del codice di procedura penale, ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisivita' ai fini della sentenza di non luogo a procedere;
