Ordinanza di conferma del tribunale del riesame: non necessaria un’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6231/2025, udienza del 6 novembre 2024, ha precisato che l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122, la quale in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

Allo stesso modo, riguarda solo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa.