Omicidio stradale e l’attenuante a effetto speciale della condotta colposa della vittima in caso di mancato uso della cintura di sicurezza (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 10019 depositata oggi, 13 marzo 2025, ha ribadito che deve ritenersi in tema di omicidio stradale che l’attenuante a effetto speciale di cui al settimo comma dell’articolo 589 bis Cp – secondo cui “qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà” – stante la sua ampia formulazione letterale, vale a ricomprendere una pluralità di situazioni nelle quali il disvalore della condotta colposa dell’autore del reato si ritiene minore per essere stato determinato l’evento morte anche da concomitanti fattori, quali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne: non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento anche la condotta colposa della persona offesa consistita nel non aver ottemperato l’obbligo, pure previsto dal codice della strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che conferma la condanna per omicidio stradale dovendosi osservare, in merito alla dedotta rilevanza causale (esclusiva o concorrente), in ipotesi anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 589-bis, comma settimo, Cp, rispetto all’evento morte per trauma cranico encefalico, dell’omesso azionamento da parte della persona offesa della cintura di sicurezza, che rispetto all’accertamento circa la rilevanza causale o concausale della detta condotta della vittima non vi è traccia nell’apparato motivazionale della sentenza di primo grado, mentre la Corte d’appello si limita a escludere rilevanza alla circostanza in termini autoreferenziali e senza rendere percepibile il sotteso iter logico-giuridico, salvo laddove, con illogicità manifesta, sembra voler argomentare l’irrilevanza causale dell’omesso azionamento delle cinture, rispetto alla morte per trauma cranico encefalico, dalla mera velocità notevolmente ridotta del veicolo tamponato.

Il principio richiamato era stato già espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 9464/2023.