Indizi richiesti in sede cautelare: è minoritario l’orientamento che richiede la loro precisione e concordanza oltre alla gravità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6231/2025, udienza del 6 novembre 2024, ha ribadito che, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli in via provvisorio, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le molte altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Rv. 275805; conf. n. 22968 del 2017, Rv. 270172).

Il collegio ha peraltro rilevato che i postulati della precisione e concordanza sono richiesti in sede cautelare solo da un minoritario orientamento ermeneutico (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Rv. 274690; conf. n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723; n. 25239 del 2016, Rv. 267424).