Altra novità negativa per gli avvocati.
Alla Corte di appello di Roma le istanze di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato si possono depositare solo tramite Siamm e non è più possibile depositarle in udienza.
A tal proposito racconto, come sempre, un fatto di vita vissuta in aula.
Siamo davanti alla corte di appello sezione 3, udienza del 5 febbraio u.s., al termine della discussione chiedo di depositare l’istanza di liquidazione per l’imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La Presidente, stranamente sorridente, mi chiede gentilmente di procedere al deposito tramite l’applicativo “Istanza Web” per agevolare il lavoro della cancelleria e per evitare inutili duplicazioni delle istanze.
Aggiunge che c’è una disposizione interna che lo prevede.
Solitamente, non sono troppo accondiscendente ma ho appena discusso un processo a cui tengo particolarmente e che vede l’imputata presente.
Accolgo la richiesta e attendo l’esito del processo che all’uscita del collegio scoprirò essere favorevole.
Oggi ricevo la comunicazione via pec della modifica stato istanza e apprendo che : “L’ufficio CORTE D’APPELLO DI ROMA ha lavorato l’istanza N.ro Prot. W4873218 con procedimento RG: …../2022 – M. 21 – REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA.
L’istanza ora si trova nello stato RIFIUTATO”
Entro nell’applicativo e leggo la motivazione del rifiuto: “RINVIARE ISTANZA COMPRENSIVA DI SENT DI SECONDO GRADO E/O DEL DISPOSITIVO DELLA STESSA ED ATTO DI APPELLO(PRIMA ED ULTIMA PAG”.
Premesso che il collegio si è preso novanta giorni per il deposito della motivazione, mi chiedo quale è il senso logico e pratico di non procedere ora a mettere sotto il naso dei giudici l’istanza di liquidazione ?
In questo momento hanno l’intero fascicolo processuale, hanno il mio atto di appello e la memoria depositata prima dell’udienza e si accingono a scrivere la motivazione dell’assoluzione.
In conclusione, l’istanza di liquidazione non è più possibile depositarla in aula ma devi depositarla solo dopo la motivazione ed esclusivamente via Siamm, non c’è che dire di bene in meglio.

il deposito solo su SIAMM è previsto da anni quasi dappertutto, tra l’altro in ottica positiva perchè se ben fatto consente una gestione più efficiente del flusso di lavoro della liquidazione. poi certo ogni tribunale/corte si inventa le sue specifiche (quelli che vogliono il verbale, quelli che vogliono la nomina) e c’è da impazzire a starci dietro, però la modalità di deposito in sé non è certo una novità
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