Corte di appello di Roma e il deposito dell’istanza di liquidazione tramite l’applicativo Siamm (Riccardo Radi)

Altra novità negativa per gli avvocati.

Alla Corte di appello di Roma le istanze di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato si possono depositare solo tramite Siamm e non è più possibile depositarle in udienza.

A tal proposito racconto, come sempre, un fatto di vita vissuta in aula.

Siamo davanti alla corte di appello sezione 3, udienza del 5 febbraio u.s., al termine della discussione chiedo di depositare l’istanza di liquidazione per l’imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La Presidente, stranamente sorridente, mi chiede gentilmente di procedere al deposito tramite l’applicativo “Istanza Web” per agevolare il lavoro della cancelleria e per evitare inutili duplicazioni delle istanze.

Aggiunge che c’è una disposizione interna che lo prevede.

Solitamente, non sono troppo accondiscendente ma ho appena discusso un processo a cui tengo particolarmente e che vede l’imputata presente.

Accolgo la richiesta e attendo l’esito del processo che all’uscita del collegio scoprirò essere favorevole.

Oggi ricevo la comunicazione via pec della modifica stato istanza e apprendo che : “L’ufficio CORTE D’APPELLO DI ROMA ha lavorato l’istanza N.ro Prot. W4873218 con procedimento RG: …../2022 – M. 21 – REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA.

L’istanza ora si trova nello stato RIFIUTATO”

Entro nell’applicativo e leggo la motivazione del rifiuto: “RINVIARE ISTANZA COMPRENSIVA DI SENT DI SECONDO GRADO E/O DEL DISPOSITIVO DELLA STESSA  ED ATTO DI APPELLO(PRIMA ED ULTIMA PAG”.

Premesso che il collegio si è preso novanta giorni per il deposito della motivazione, mi chiedo quale è il senso logico e pratico di non procedere ora a mettere sotto il naso dei giudici l’istanza di liquidazione ?

In questo momento hanno l’intero fascicolo processuale, hanno il mio atto di appello e la memoria depositata prima dell’udienza e si accingono a scrivere la motivazione dell’assoluzione.

In conclusione, l’istanza di liquidazione non è più possibile depositarla in aula ma devi depositarla solo dopo la motivazione ed esclusivamente via Siamm, non c’è che dire di bene in meglio.

Un commento

  1. il deposito solo su SIAMM è previsto da anni quasi dappertutto, tra l’altro in ottica positiva perchè se ben fatto consente una gestione più efficiente del flusso di lavoro della liquidazione. poi certo ogni tribunale/corte si inventa le sue specifiche (quelli che vogliono il verbale, quelli che vogliono la nomina) e c’è da impazzire a starci dietro, però la modalità di deposito in sé non è certo una novità

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