Detenuto ultraottantenne con difficoltà di deambulazione e affetto da diverse gravi patologie che necessità di un piantone per le più elementari esigenze personali si vede rigettata per due volte l’istanza di differimento pena.
La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 9989 del 12 marzo 2025 ha accolto il ricorso della difesa, premettendo che il differimento facoltativo, ai sensi dell’articolo 147, comma 1, n. 2, c.p., può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una grave infermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.
Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter o.p., il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell’incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest’ultimo in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l’esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Cassazione sezione 1 numero 21355/2021).
La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessità, valutate in relazione all’istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale per il peculiare quadro clinico del detenuto, cassazione sezione 1 numero 36875/2021).
Il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354., (Cassazione sezione 1 numero 37216/2014)
Si è precisato, che il giudice chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Cassazione sezione 1 numero 37062/2018).
Peraltro, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito, (Cassazione sezione 1 numero 54448/2016)
Il tribunale non si è conformato ai principi in precedenza indicati.
A fronte di quanto riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato, nel quale si dà espressamente atto della situazione personale del ricorrente – soggetto 81enne, invalido al 100%, affetto da ipertensione arteriosa, sindrome depressiva e con pregresso ictus per cui ha una mobilità estremamente ridotta, tanto da avere necessità di un piantone – il giudice della sorveglianza si è limitato ad affermare in termini generici e contraddittori che le “condizioni cliniche sono stabili e in buon compenso”.
Anche la conclusione circa la pericolosità sociale del condannato risulta apodittica e incoerente in considerazione del quadro clinico complessivo.
La cassazione annulla con rinvio, ed è il secondo, in attesa che il tribunale di sorveglianza tenga conto delle indicazioni fornite.
