La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9906 depositata l’11 marzo 2025, in tema di depistaggio dichiarativo, ha affermato che il dovere di verità e di completezza gravante sul dichiarante in ordine ai temi indicati dall’Autorità che interroga concerne ogni circostanza che al predetto si presenti d’interesse, anche solo eventuale, per l’indagine o per il processo in cui è chiamato a deporre.
In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che tale conclusione si giustifica per far fronte all’esigenza di non lasciare sguarnita di tutela penale la fase iniziale del procedimento penale e per il fatto che il delitto, appartenente alla categoria dei reati propri, è posto in essere da soggetto che si presume in grado di comprendere la rilevanza delle informazioni di cui dispone.
