La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 9591 depositata il 10 marzo 2025 ha ricordato che al fine dell’integrazione del reato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 74/2000 deve sussistere non l’assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell’azienda, né il reato è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire aliunde, dovendosi osservare che la ratio dell’incriminazione è costituita dall’esigenza di salvaguardare l’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, cosicché non è rilevante che la ricostruzione delle operazioni prive di documentazione contabile sia possibile attraverso percorsi esterni all’impresa, quali i riscontri incrociati con gli altri soggetti economici con i quali vi sono stati rapporti commerciali, posto che in una siffatta situazione è evidente la violazione del bene giuridico protetto, costituito dalla trasparenza fiscale del contribuente.
Il medesimo principio era stato già espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 7051/2019: in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
